DOMANDA
Un quesito sull’applicazione delle marche da bollo sul libro giornale per l’anno 2024: so che devono essere acquistate prima dell’inizio dell’esercizio, ma è possibile utilizzare anche quelle acquistate durante l’anno 2024 senza essere sanzionati? In alternativa è possibile provvedere all’adempimento dell’imposta di bollo con versamento modello F/24 in data 28 febbraio 2025 dopo il periodo di chiusura 2024 e firma digitale in ultima pagina?
RISPOSTA
La sua domanda trova riscontro nella risposta 346/2021 dell’Agenzia delle Entrate. A seguito della modifica operata dall’articolo 12-octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 , il comma 4-quater dell’articolo 7 del decreto legge n. 357 del 1994 prevede che «In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza». L’Agenzia ha ritenuto applicabile alla fattispecie da lei rappresentata ed oggetto del quesito la disciplina recata dal DMEF 17/6/2014, articolo 6, ed in particolare Del comma 1:
«L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica» Del comma 2,
«Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio», mediante versamento nei modi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo “2501” denominato ” imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014″, (cfr. risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014). Del comma 3
«L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse». Per completezza d’argomento segnalo che la risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Quindi un “diversi a diversi” è da considerare come un’unica registrazione. Quindi non esiste alternativa al pagamento dell’imposta di bollo, che deve essere effettuata con modello F24, come sopra chiarito.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome