DOMANDA
Dovendo presentare un modello IVA 2024 integrativo a favore per errate liquidazioni periodiche 2/3/4 trimestre 2023, con la presente sono a chiederle di voler gentilmente fornirmi le seguenti delucidazioni per dubbi emersi leggendo le istruzioni di compilazione:
- oltre a compilare il quadro VH coi risultati delle liquidazioni di 1/2/3 trimestre, non è necessario compilare il quadro VP per comunicare i dati variati di 2/3/4 trimestre?
- Siccome nella dichiarazione originaria era stato compilato il quadro VP coi dati della liquidazione del 4 trimestre, nel modello integrativo è necessario ricompilare tale quadro VP coi dati rettificati o non si deve più compilare?
- Non è necessario presentare nuovi modelli lipe per i trimestri da rettificare?
RISPOSTA
La domanda da Lei posta non trova soluzione – quanto meno in maniera diretta – negli orientamenti espressi dall’ADE, occorre quindi cercare una soluzione in base alle interpretazioni ufficiali oggi esistenti. Il contesto sanzionatorio vigente per i casi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, recata dall’articolo 11, comma 2-ter, del Decreto legislativo 471/1997, prevede “…. la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati”.
La sanzione per la regolarizzazione, deve essere determinata, nella misura prevista nell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, in funzione del ritardo nell’adempimento e qualora l’invio delle LIPE avvenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. “Detto obbligo di invio (della LIPE, n.d.r.), invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione. In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta.
Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché quella di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento”. (Risoluzione ADE 104/E 2017). Ciò premesso, in conformità al contesto normativo ed interpretativo sopra delineato, si può dedurre che:
- per quanto riguarda il IV trimestre dell’anno 2023, la trasmissione della LIPE poteva essere sostituita dalla compilazione del quadro VP del modello IVA 2024 solo se trasmesso telematicamente entro il 28 febbraio 2024; in mancanza di ciò l’effetto “surrogatorio” non si realizza, ed il quadro della dichiarazione annuale IVA in cui poter indicare i dati corretti delle LIPE è appunto il quadro VH;
- non è necessario re-inviare le LIPE corrette, è sufficiente compilare il quadro VH della dichiarazione integrativa inserendo i dati delle liquidazioni errate (2°, 3° e 4° trimestre), non compilando quindi il quadro VP; * è dovuta la sanzione prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997, per la tardiva trasmissione della dichiarazione IVA (integrativa);
- è dovuta la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da versare eventualmente in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento, per la rettifica delle LIPE dei tre trimestri 2023.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome