DOMANDA
Una società con volume d’affari superiore a 400.000 euro non si è ancora attivata per la trasmissione telematica dei corrispettivi (scontrino elettronico).
Come può sanare la mancata trasmissione? Potrebbe inviare nei prossimi giorni cumulativamente i corrispettivi di luglio, agosto e settembre? Nel caso di risposta affermativa quale sarebbe la sanzione applicabile? Il ravvedimento operoso è applicabile a tale fattispecie?
Stefania Sechi
RISPOSTA
Le sanzioni in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei corrispettivi, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, sono quelle previste dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 agli articoli:
- 6, comma 3, ossia in misura pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di € 500 ai sensi del comma 4;
- 12, comma 2, che prevede la sospensione della licenza/autorizzazione dell’attività commerciale da tre giorni a un mese o da tre mesi a sei mesi se l’importo non documentato eccede la somma di € 50.000 (c.d. sanzioni accessorie).
L’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd.“Decreto Crescita”), introdotto in sede di conversione dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, prevede che “I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.
Premesso che la trasmissione va fatta analiticamente per ciascun giorno e non complessivamente, la trasmissione dei corrispettivi del mese di settembre 2019 entro il 31 ottobre 2019 non comporterebbe l’assoggettamento ad alcuna sanzione. Resta aperto il problema dei corrispettivi relativi a luglio ed agosto 2019, che, anche se fossero trasmessi adesso, sarebbero tradivi anche con riferimento alla tolleranza concessa nel periodo transitorio.
La norma sanzionatrice, sopra riportata, equipara (ingiustamente, a mio avviso) la ipotesi di mancata memorizzazione a quella di omissione della trasmissione (100% dell’imposta per ciascuno con un minimo di 500 euro ed eventuali sanzioni accessorie). Nel caso da lei rappresentato le operazioni effettuate (cessioni) sono documentate dagli scontrini emessi col misuratore fiscale, nelle more della installazione del registratore telematico entro il 31 dicembre 2019, e gli scontrini emessi sono “registrati” nella memoria del suo apparecchio, ed hanno concorso alle liquidazioni IVA periodiche. Mi sento quindi di escludere – pur non avendo l’ausilio del supporto normativo – che la sanzione possa essere determinata con gli stessi criteri previsti per la omessa documentazione. Si tratta tutt’al più di una tardiva comunicazione, che in ogni caso, non ha comportato “… pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo…” e non incide “…sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo” e, come tale, non sanzionabile (articolo 6, comma 6-bis, decreto Legislativo 472/1997).
Il mio suggerimento è pertanto quello di trasmettere tutti i corrispettivi da luglio in poi dal portale dell’Agenzia delle Entrate. Nella ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate provvedesse ad irrogare le sanzioni, Lei potrà difendersi eccependone la inapplicabilità ovvero l’applicazione dell’istituto della “continuazione” (art.12 del Decreto Legislativo 472/1997), ed eventualmente pervenire alla definizione col la riduzione ad un terzo ai sensi dell’articolo 16, comma 3, Decreto legislativo 472/1997. Confido comunque in un atteggiamento morigerato da parte dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto nel periodo di prima applicazione.
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