DOMANDA
Tempo fa Agenzia delle Entrate ha inviato a molti ristoratori lettere di compliance relative a difformità tre quanto risultante nei corrispettivi telematici riscosso mediante pagamento elettronico ed i dati ricevuti dai gestori di tali pagamenti. Relativamente alle mence quando il cliente del ristorante intende effettuare una sola unica transazione per pagare conto e la mancia per chi lo ha servito, avremmo pensato d’inserire nei documenti commerciali di vendita o prestazione un articolo denominato “mancia” che confluisca in un reparto IVA servizi in codice esenzione N1 o N2.
L’ammontare di tale contributo sarà poi inserito mensilmente nelle buste paga dei dipendenti aventi diritto, ma in tal modo questa partita di giro non avrà effetti per il ristoratore ne in campo IVA (in quanto con codice d’esenzione) ne per le altre tasse perché la cifra incassata sarà uguale a quella in deduzione poiché erogata come compenso “mancia” nelle buste paga. In tal modo si avrebbe una perfetta corrispondenza sul totale dei corrispettivi che risultano pagati elettronicamente e la comunicazioni dei gestori di tali pagamenti. Ritiene che la nostra interpretazione possa essere corretta?
RISPOSTA
Le somme percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, soggette ad un regime fiscale particolare (vedi articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), non rilevano ai fini IVA e rappresentano mere operazioni finanziarie fuori campo IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/1972. Esse pertanto “non incrementano il volume d’affari del datore di lavoro. Nondimeno, atteso che la percezione e il riversamento delle mance per il tramite del datore di lavoro costituiscono, come detto, una mera movimentazione finanziaria, ai fini delle imposte dirette, le somme in esame non sono né ricavi né costi (per il personale) per il datore di lavoro. È rimessa al datore di lavoro la valutazione circa le misure contabili e finanziarie idonee ad assicurare la rendicontazione separata delle somme corrisposte a titolo di mance. ” (circolare ADE 26/E del 29/8/2023). Quindi se “battute” separatamente dai corrispettivi per le somministrazioni con un codice specifico, che dovrebbe comunque essere correlato ad un codice natura IVA N2.2, si realizza a mio avviso la appropriata misura contabile idonea a realizzare le finalità previste dalla normativa sopra richiamata. Ovviamente deve considerare che le predette somme da erogare al personale, ai fini delle imposte sui redditi, sono da assoggettare, ricorrendone i presupposti di legge, a tassazione sostitutiva.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome