DOMANDA
Sono un medico con partita Iva. Noi non siamo soggetti ad Iva sulle prestazioni sanitarie. La fattura va fatta sempre entro il 12 del mese successivo? Visto che alcuni studi ci danno i conteggi delle nostro prestazioni a volte anche dopo il 12 del. Mese successivo all’erogazione della prestazione come si deve fare in questi casi? Siamo soggetti a sanzioni?
Danilo Lisi
RISPOSTA
Il termine per emettere la fattura è stabilito dall’articolo 6 del DPR 633/1972. Per le prestazioni di servizi l’operazione si considera effettuata al momento dell’incasso del corrispettivo, non al momento di effettuazione della prestazione.
Per questa ragione, qualora le prestazioni non fossero state pagate, Lei non ha alcun termine, viceversa, il termine per emettere la fattura, stabilito dall’articolo 21, comma, 4, del citato DPR 633, è:
- 12 giorni dal pagamento;
- Il giorno 15 del mese successivo al pagamento, qualora la prestazione sia individuabile attraverso “idonea documentazione”, ossia “un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti” (vedi FAQ Agenzia Entrate n.22 del 27/11/2018). È consigliabile allegare il predetto documento alla fattura a costituirne parte integrante e sostanziale.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome