DOMANDA
Buon pomeriggio, le prospetto il seguente caso.
A fine novembre 2024 è stata emessa, erroneamente, nei confronti di una ditta individuale, una nota di credito per un bene che è stato restituito nella stessa giornata in cui è stato consegnato. Per cui:
- il bene non è stato mai consegnato
- non è avvenuto alcun pagamento
- ma soprattutto, manca la fattura a cui si dovrebbe riferire la nota di credito.
Alla luce della riforma sanzionatoria, a seguito delle modifiche operate dal D.Lgs. 87/2024, che partirà dal primo aprile 2025 con il nuovo TD29, come occorre comportarsi, visto che sono trascorsi più di 90 giorni (dal 18/11/24 data della fattura da stornare indicata nella nota di credito), senza aver comunicato all’Agenzia delle Entrate l’irregolarità? E se ci fosse la possibilità di regolarizzare, occorrerebbe utilizzare il TD20 con anno 2025, visto che fino al primo aprile 2025 c’è un vuoto tecnico-normativo?
RISPOSTA
Il comma 8 dell’articolo 6 del Decreto legislativo 471/1997 pone al cessionario gli obblighi di emissione della autofattura nei casi in cui “… nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente…”. Ne consegue che la interpretazione letterale della norma porta ad escludere che la previsione ivi contenuta possa essere estesa ad ipotesi diverse, mancando il presupposto principale, ossia l’acquisto di beni o servizi senza la emissione di fattura. Quindi, il problema non è che non è stata emessa una fattura, ma è stata emessa una nota di credito errata, che il cedente avrebbe dovuto neutralizzare con la emissione di un documento (tipicamente una nota di addebito). L’articolo 26 non mi sembra offra spazio per consentirle la emissione di una nota di variazione al cessionario; infatti il comma 8 dell’articolo 26 del DPR 633/1972 fa riferimento alle fattispecie previste dai commi 2, 3, 3-bis e 5, ossia ai casi di variazioni in negativo dell’imponibile o dell’imposta. Le resta il problema che Lei, avendo registrato la nota di credito, si è reso debitore di un’IVA non incassata, per cui può agire contro il cedente per il recupero del credito.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome