DOMANDA
Ho letto con interesse il suo articolo relativo alle fatture elettroniche rifiutate ma ritenute emesse dall’Agenzia delle entrate, come da “principio di diritto” n.17 del 30 ottobre 2020. Volevo gentilmente chiederle un parere in merito alla nostra situazione. Abbiamo emesso nel 2019 una fattura ad una scuola pubblica, che è stata rifiutata perché conteneva un dato errato. Allora, era il 2019 quindi ben prima del chiarimento del 30/10/2020 da parte dell’AdE, credevamo tutti che un rifiuto comportasse l’annullamento della fattura, pertanto abbiamo emesso una nuova fattura, con stesso numero e data della prima, per correggere l’errore, senza però emettere una nota di credito che annullasse la prima fattura.
La settimana scorsa abbiamo scoperto che nella nostra area “Fatture e corrispettivi” del portale dell’AdE, per il 2019 sono presenti entrambe le fatture (e quindi contribuiscono entrambe all’imponibile 2019, anche se abbiamo incassato solo la seconda), proprio perché l’AdE ha considerato la prima fattura come emessa, anche se rifiutata. Ci si chiede se si possa sanare la situazione emettendo oggi alla scuola una nota di credito con data 2019 successiva a quella della prima fattura, nota di credito che diremo alla scuola di rifiutare: in questo modo alla fattura rifiutata corrisponderà una nota di credito rifiutata, e per il 2019 all’AdE risulterà l’imponibile corretto.
Stefano Motta
RISPOSTA
La circostanza che la fattura rifiutata dall’ente destinatario sia presente nel Sistema di Interscambio è normale, perché assieme alla fattura è visibile il relativo esito, in cui è appunto documentato il rifiuto da parte del destinatario. Sotto il profilo squisitamente logico, emettere adesso una Nota di credito per stornare la fattura rifiutata sarebbe corretto, ma occorrerebbe anche valutare quali conseguenze, dichiarative ed in termini di IVA dovuta, siano scaturite dalla emissione della fattura rifiutata. Se, come ritengo, la emissione della fattura poi risultata rifiutata non ha comportato alcuna conseguenza in termini reddituali ed IVA, potrebbe emettere direttamente la nuova fattura e, in caso di contestazione dell’Agenzia delle Entrate, eccepire la irrilevanza sostanziale della eventuale irregolarità, che, ad onor del vero, stento a definirla tale.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome