DOMANDA
Un nostro cliente ci ha fornito, con suo ddt in conto riparazione, dei catalizzatori precedentemente forniti e venduti da noi. Successivamente all’ispezione dei nostri tecnici, è emerso che i catalizzatori non fossero riparabili. Il cliente successivamente ci ha chiesto dei nuovi catalizzatori e di ritirare i vecchi i cambio di uno sconto. Come dovremmo comportarci?
RISPOSTA
La consegna dei vecchi catalizzatori dovrà avvenire con un DDT di “reso da conto riparazione”, facendo riferimento al DDT di ingresso. Se lo sconto è stato concordato sul prezzo di cessione dei nuovi catalizzatori, verrà applicato direttamente nella relativa fattura di vendita. Se invece lo sconto è stato riconosciuto sui catalizzatori “difettosi” che non è stato possibile riparare, si applicherà l’articolo 26, commi 2 e 3, del DPR 633/1972, che prevede:
- La facoltà di emissione della nota di variazione, posto che lo sconto potrebbe essere trattato come mera posta finanziaria non rilevante ai fini IVA (infatti, a differenza di quanto previsto al comma 1 per le variazioni in aumento, per le variazioni in diminuzione la norma prevede la facoltà e non l’obbligo di provvedere a norma dell’art.21);
- L’obbligo che la eventuale nota di variazione sia emessa entro un un anno dalla effettuazione della operazione “principale
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome