DOMANDA
Ho ricevuto il primo luglio 2022 da un mio fornitore italiano una fattura datata 30 giugno 2022, le cui prestazioni sono in parte soggette ad iva normale e, per un’altra parte, non imponibili art.17, c.6 (settore edile, impianti, ecc…). Questo genera una complicazione a livello software nella gestione del file da inviare allo Sdi. So che per questa tipologia di operazione non vi è ancora l’obbligo di invio allo Sdi ma vorrei essere pronto per qualora l’obbligo dovesse diventare effettivo.
Per semplificare la cosa pensavo di chiedere al mio fornitore di emettere una nota di accredito a storno della fattura e rifatturare la prestazione con due documenti separati in base all’assoggettamento fiscale: in tal modo invierei allo Sdi l’autofattura corretta. Questo però ha generato un dubbio ulteriore e cioè mi chiedo se, ricevendo una fattura (soggetta ad integrazione/autofattura) errata e nello stesso mese una nota di accredito che la annulla completamente e poi nuovamente la fattura corretta, posso limitarmi ad inviare allo sdi solo il file xml relativo al documento corretto. Se questo non fosse ammissibile allora mi converrebbe integrare per questa volta la fattura “mista” col vecchio sistema e chiedere al fornitore che alla prossima fatturazione emetta un documento separato.
RISPOSTA
Pur in assenza di specifiche indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, ritengo che l’obbligo di integrazione riguardi esclusivamente gli importi soggetti ad inversione contabile, per cui se in una fattura ricevuta ha beni/servizi “misti”, la integrazione va fatta limitatamente alle operazioni assoggettate al regime di inversione contabile Quindi non ritengo necessario che Lei si faccia emettere una nota di credito anche perché – come ha fatto osservare Lei – resterebbe comunque aperto il problema su cosa fare relativamente agli imponibili neutralizzati ma purtuttavia fatturati.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome