DOMANDA
In data 02/05/2022, ho inviato in via telematica, il Modello Iva 2022. Purtroppo, il sistema me l’ha scartato, perché il pin, era sbagliato. Purtroppo, solo oggi mi sono accorta di questo errore e l’ho inviata di nuovo in data 09/11/2022. Premetto che ho chiuso la dichiarazione con Iva a credito. All’inizio dell’ anno ho utilizzato in compensazione una parte del credito, per pagare i contributi. Ora, le chiedo gentilmente, cosa devo fare: bell’anno 2021, ho inviato in via regolare le liquidazioni periodiche.
RISPOSTA
Il problema che Lei pone è duplice.
Da un lato come rimediare ad una dichiarazione IVA omessa, dall’altro come riportare il credito IVA risultante dalla dichiarazione omessa. Per quanto riguarda il primo aspetto, dovrebbe valutare la opportunità di presentare comunque la dichiarazione IVA anche per beneficiare del temperamento delle sanzioni previsto dal comma 1 dell’articolo 5 del Decreto legislativo 471/1997, a norma del quale “Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione…… La sanzione non può essere comunque inferiore a euro 250. Se la dichiarazione omessa é presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.” Per quanto riguarda la possibilità di riporto a nuovo del credito la questione non è pacifica. Infatti:
- la posizione dell’Agenzia delle Entrate è rigida nel ritenere che la omessa dichiarazione non consenta il riporto del credito, che, ricorrendone i presupposti, potrebbe essere chiesto a rimborso (circolare n. 34/E del 6 agosto 2012);
- la Corte di Cassazione (sezioni UNITE sentenze dell’8 settembre 2016, nn. 17757 e 17758) ha espresso il principio secondo cui il diritto alla detrazione dell’IVA addebitata in un periodo pregresso, è esercitabile solo laddove siano soddisfatti i requisiti sostanziali, mentre la circostanza della mancanza della dichiarazione annuale Iva può essere considerata trascurabile dall’Amministrazione finanziaria. Ciò a condizione, che l’eccedenza d’imposta risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e venga dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Ritengo tuttavia che, in caso di contestazione, l’orientamento della Corte di Cassazione potrebbe essere ulteriormente rinvigorito dall’entrata in vigore (rispetto alla data di riferimento della controversia, anno 2001) della fatturazione elettronica e dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA. Ragion per cui, se la Suprema corte ha fondato il suo convincimento in un contesto in cui l’Agenzia delle Entrate era priva di dati, a maggior ragione oggi tale orientamento dovrebbe essere confermato.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome