DOMANDA
Impresa individuale in contabilità semplificata che fino all’anno 2022 ha optato per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione d’incassi e pagamenti (art.18 c.5 DPR 600/73) e che a partire dall’anno 2023 annota invece separatamente gli stessi sugli appositi registri, deve comunicare la revoca della suddetta opzione nel rigo VO26 casella 2 del mod.IVA 2023 anno d’imposta 2022 o nel mod.IVA 2024 anno d’imposta 2023?
RISPOSTA
L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, prevede che “L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività….”. Il successivo articolo 2 prevede al comma 1 che “Il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione di cui all’articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata”, mentre il comma 3 dispone che “Resta ferma la validità dell’opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni”. Fermo restando quanto sopra, la scelta (revoca della opzione) è stata da Lei operata il 1° gennaio 2023, per cui la prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata sarebbe stata quella relativa all’anno 2022 (quindi modello IVA 2023), con scadenza 2/5/2023.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome