Esperto risponde

Passare dal regime forfettario all’ordinario: cosa cambia per i compensi

Approfondiamo il trattamento dei compensi in caso di transito dal regime forfettario al regime ordinario

Pubblicato il 14 Mag 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura

DOMANDA

Nel periodo d’imposta 2019 ero nel regime forfettario da cui sono fuoriuscito a decorrere dal primo gennaio 2020. Un cliente mi ha pagato una fattura emessa nel 2019, quindi senza Iva e senza ritenuta, nel 2020. Io andrò ad indicarla nel quadro RE per l’anno d’imposta 2020, ma il cliente avrebbe dovuto applicare la ritenuta?

i.laria73@live.com

RISPOSTA
La problematica da Lei posta presenta profili diversi ai fini IVA e ai fini delle imposte sul reddito. Ai fini IVA l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 17/E/2012, con riferimento al regime fiscale di vantaggio, ha fatto presente che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, l’operazione si intende comunque effettuata al momento dell’emissione della fattura. Ai fini delle imposte sul reddito invece il regime forfettario prevede che l’operazione sia rilevante nel momento in cui viene incassato il corrispettivo. Ne consegue che per poter applicare la norma di carattere generale, i forfettari che fuoriescono dal regime dovrebbero informare tutti i soggetti nei confronti dei quali hanno emesso fatture senza applicazione di ritenuta d’acconto, che essendo mutato il loro regime, l’importo da pagare dovrebbe essere rettificato sottraendo la ritenuta ed assolvendo il connesso obbligo di versamento nella qualità di sostituto di imposta. Tuttavia la questione potrebbe essere risolta in maniera più semplice sulla base di una ovvia considerazione pratica. Il cessionario/committente, ignaro del cambio di regime del cedente/prestatore, non può essere ritenuto responsabile di una omissione (il versamento della ritenuta) nel momento in cui la fattura in suo possesso risulta emessa con l’applicazione di un regime fiscale esonerato dall’obbligo di ritenuta, né tanto meno oggi le norme in vigore pongono a carico del percettore alcun obbligo di informazione del cambio di regime. Si potrebbe quindi ritenere che qualora nell’anno in cui avviene l’incasso Lei potrebbe assoggettare a tassazione ordinaria il reddito in questione, senza applicazione di ritenuta. In questo modo non si sarebbe arrecato alcun danno all’erario e non vi sarebbe violazione di alcuna norma. Esaminata la questione sotto questo profilo, il suo comportamento mi sembra corretto.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu<mailto:esperto@agendadigitale.eu> Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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