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Punteggio ISA e attività di controllo degli uffici: i criteri



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Non esiste alcuna norma che escluda l’attivazione dei controlli nel caso di media ISA superiore a 6: è una conseguenza del fatto che il contribuente con un punteggio superiore a 6 non è considerato “inaffidabile”

Pubblicato il 18 lug 2023

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



Parità di genere in azienda, Female,System,Engineer,Controls,Operational,Proceedings.,In,The,Background,Working

DOMANDA
Dal momento che per accedere ai benefici premiali ISA è possibile conseguire i relativi punteggi tramite il risultato dell’anno d’imposta in osservazione oppure mediante la media dei punteggi degli ultimi due anni, mi chiedo se lo stesso criterio si applichi anche per l’ottenimento del punteggio di 6, necessario per evitare un’attività di controllo fiscale: in pratica, se tale punteggio sia ottenibile ad esempio anche dalla media degli ultimi due anni in cui si siano conseguiti i punteggi di 4 e 8.
RISPOSTA
La risposta è negativa.
La estensione del regime premiale ai contribuenti riguarda le seguenti fattispecie previste dal comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L. 50/2017:

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle societa’ non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera

d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

La possibilità di estendere l’applicazione dei benefici premiali alle annualità che presentano punteggi insufficienti, in presenza di medie elevate negli anni precedenti, è prevista dal comma 12 del citato articolo 9-bis “.. anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11…”.

I provvedimenti attuativi che si sono succeduti nel tempo, da ultimo il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 140005/2023, in coerenza con quanto previsto dalla norma sopra citata, hanno previsto la estensione dei regimi premiali anche con riferimento alla media semplice dei punteggi del biennio precedente, ma con esclusivo riferimento ai casi in cui si può parlare di “premialità”, ossia alle ipotesi previste dal sopra citato comma 11. In conclusione, non esiste alcuna norma che escluda l’attivazione dei controlli nel caso di media ISA superiore a 6: è una conseguenza del fatto che il contribuente con un punteggio superiore a 6 non è considerato “inaffidabile”. La conferma di ciò si riscontra

  • nella Circolare del 02/08/2019 n. 17 che, al paragrafo 1.9 (analisi del rischio), recita “L’individuazione dei livelli minimi di affidabilità fiscale è stata effettuata sulla base delle stime relative all’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2018 effettuate utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017. Tali stime evidenziano che parte significativa dei contribuenti che dichiarano redditi imponibili significativamente bassi si attesta sotto la soglia del punteggio di affidabilità fiscale pari a 6; oltre tale soglia, la media dei redditi dei soggetti esaminati assume valori significativamente più elevati.”;
  • nella Circolare 20/E del 9 settembre 2019, al punto 1.1, in cui è affermato che “L’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA), l’attivazione di attività di controllo.”

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu. Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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