Esperto risponde

Quali documenti consentono la fatturazione elettronica differita dei benzinai

Pubblicato il 13 Feb 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

split payment

DOMANDA

Lavoro presso una stazione di servizio carburante. Oltre alle fatture elettroniche immediate abbiamo clienti che vengono quotidianamente a fare rifornimento da noi e per loro abbiamo pensato alla fattura differita, al momento dell’erogazione del carburante noi rilasciamo un biglietto in duplice copia (una per noi e una x il cliente) in cui annotiamo targa, data, quantitativo, tipo di carburante erogato e spesa.

Per fare la fattura differita abbiamo dieci giorni di tempo: non emettendo veri DDT ma semplici promemoria, come faccio a indicare sulla fattura differita i riferimenti? È necessario fare una riga in fattura per ogni biglietto oppure devo allegare una foto dei biglietti? O ancora, devo fare uno schema riassuntivo degli stessi e poi allegare questo file?

Cinzia Villani

RISPOSTA

I distributori di carburanti possono fruire della fatturazione differita prevista dall’articolo 21, quarto comma lettera a), DPR 633/1972. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E del 30 aprile 2018, in cui al punto 1.2, ha affermato che la fatturazione differita è utilizzabile “anche nell’ambito delle cessioni di carburanti … qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti voluti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 – in particolare «indicazione della data, delle  generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti”. La fattura deve essere  emessa entro il 15 del mese successivo, e deve riportare il dettaglio di tutte le operazioni avvenute nel mese precedenti: “A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato in precedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche”.

L’agenzia delle Entrate, in una sua FAQ, ha precisato che “qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB“. Questo accorgimento potrebbe evitarle di indicare il dettaglio delle operazioni richiesto dall’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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