DOMANDA
Le chiedo cortesemente conferma di quanto segue: nell’anno 2020, esattamente il 13 gennaio, la ditta incaricata ha provveduto a sostituire il registratore di cassa precedente con un altro. La comunicazione all’AE è stata effettuata dalla stessa ditta incaricata. Premesso tutto ciò dal combinato disposto dell’art. 16 del D.M. del 23 marzo 1983 (attuativo della legge 26/01/1983 n. 18 istitutiva dello scontrino fiscale e del registratore di cassa) e l’art. 39 del DPR n. 633/1972 il termine di conservazione del “vecchio” registratore di cassa è costituito dal biennio a decorrere dalla data dell’ultima operazione ivi riportata, in altri termini il cd. DGFE. A questo punto, per le date soprariportate, il contribuente potrà tranquillamente rottamare il vecchio registratore di cassa o dovrà conservarlo fino a quando non siano definiti gli accertamenti corrispondenti al corrispondente periodo d’imposta oppure oltre il termine di cui all’art. 2220 c.c.?
RISPOSTA
L’oggetto della conservazione non è il “vecchio” registratore di cassa ma la sua memoria. Le “specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, al paragrafo 2.1 prevedono che “Una volta esaurite o sostituite, le memorie permanenti di riepilogo e di dettaglio devono essere conservate per il periodo previsto dall’articolo 2220 del codice civile”, ossia per 10 anni. Le memorie sono dispositivi fisici (come la SSD – solid state drive) removibili, che possono essere rimosse e conservate. Ovviamente Lei è tenuto a garantire la leggibilità delle memorie, quindi le suggerisco di adoprarsi in tal senso. Quindi il registratore, una volta prelevate le memorie, potrà essere dismesso.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome