DOMANDA
In merito alla registrazione delle fatture elettroniche acquisti e soprattutto alla deducibilità dell’Iva, pongo il seguente quesito. Premesso che può essere emessa anche la fattura differita, con indicazione dei DDT, entro il 15 del mese successivo e che entro il predetto termine può essere effettuato l’invio allo SDI, senza incorrere in nessuna sanzione, l’Iva addebitata in fattura è deducibile nel mese di consegna dei beni oppure nel mese di invio dei dati allo SDI (15 del mese successivo)?
Normativamente, salvo una mia errata interpretazione, la fattura acquisti andrebbe registrata con l’Iva deducibile entro il 15 del mese successivo. Ma ho letto, o per lo meno ho interpretato da una Circolare del Ministero delle Finanze, che pur inviata la fattura differita entro il 15 del mese successivo da parte del cedente, l’acquirente può dedurre l’iva nella liquidazione del mese precedente – di acquisto.
Quindi quale delle due interpretazioni è quella esatta? Assume rilevanza, sempre per l’acquirente, la data di consegna delle merci (corrispondenti alla/e date dei DDT) oppure quella di invio allo SDI da parte del venditore e conseguentemente dell’acquirente?
Nel caso di regolare deducibilità nel mese di effettiva consegna o vendita dei beni, la fattura acquisti da parte dell’acquirente potrà essere registrata nel mese di acquisti (per esempio 31.10.2019) oppure nel mese successivo di ricezione dallo SDI( per esempio 15.11.2019)? In quest’ultimo caso come poter dedurre l’iva di ottobre se registrata la fattura a novembre? Difficoltà in questo caso se si opera con programmi di contabilità e non esercitando la liquidazione manualmente.
Nel caso di fatture acquisti di dicembre e inviate allo SDI entro il 15 gennaio dell’anno successivo, come comportarsi, soprattutto per la deducibilità?
Leonardo Todisco
RISPOSTA
In relazione al primo quesito, la risposta è data dall’articolo 1 del DPR 100/1998 , che recita: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui é in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. In conformità alla predetta norma, se la fattura di acquisto di beni consegnati nel mese X è ricevuta entro il giorno 16 del mese x+1, il destinatario può detrarre l’imposta nella liquidazione che include il mese x.
In sostanza ai fini della detrazione dell’IVA rilevano due elementi: il periodo di esigibilità, che è quello del periodo di liquidazione (mese o trimestre) che comprende il mese indicato nella fattura, e la data di ricevimento, come sopra indicata.
La regola sopra detta subisce una eccezione per gli acquisti relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, sempre dettata dall’articolo 1 del citato DPR 100/1998. Ossia, se una fattura relativa ad una operazione effettuata il 31 dicembre 2019 viene spedita tramite il sistema di interscambio il primo gennaio 2020, il termine iniziale per il cessionario per esercitare il diritto alla detrazione decorrerà da gennaio 2020 e quello finale scadrà il 30 aprile 2021 (termine presentazione dichiarazione IVA annuale 2020). Questa eccezione è a senso unico, nel senso che vale per l’acquirente ma non per il venditore, che è obbligato a conteggiare l’IVA della fattura emessa nel periodo di liquidazione che include il mese indicato nella data della fattura.
Confermo la difficoltà generata in passato da alcuni applicativi software che non sono stati aggiornati e che non prevedevano la possibilità di registrare la fattura con data successiva al mese di esigibilità/detrazione, ma ritengo che il problema dovrebbe ormai essere stato risolto.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome