DOMANDA
Se il 31 maggio ricevo sullo SDI una fattura di acquisto relativa al mese di maggio, sono obbligata a registrarla entro il giorno 15 giugno o questo obbligo è legato soltanto alla possibilità di detrarre la relativa IVA sulla liquidazione di maggio? Potrei quindi decidere di registrarla per esempio il 20 giugno, detraendo l’IVA sulla liquidazione di giugni, senza incorrere in sanzioni?
RISPOSTA
Il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è regolato dalle seguenti norme di riferimento:
– dall’articolo 19 comma 1 del DPR 633/1972, per cui il diritto alla detrazione “… è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
– dall’articolo 25 comma 1 del DPR 633/1972, a norma del quale “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale é esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
– dall’articolo 1 del DPR 100/1998 che prevede “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui é in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”. Quindi la regola è che la detrazione dell’IVA sulla fattura di acquisto ricevuta il 31 maggio può essere effettuata a partire dalla liquidazione IVA di maggio, ma col vincolo che comunque la detrazione possa avvenire al più tardi con la dichiarazione annuale 2022. Quindi la risposta al suo quesito è affermativa
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome