DOMANDA
Parlando di fatturazione differita, è possibile continuare quanto si fa tutt’ora col cartaceo, ovvero datare la fattura al giorno 30 o 31 dello stesso mese dei DDT anche se materialmente viene fatta il primo o il giorno 2 del mese successivo?
Sento pareri contrastanti in merito.
Ha ulteriori riferimenti normativi in merito?
Matteo Fornasa
RISPOSTA
A regime (ossia dal primo luglio 2019) la fattura elettronica potrà essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione della operazione (articolo 21 quarto comma, DPR 633/1972). Quindi, nel caso da Lei posto, se il DDT ha data 31 gennaio, la fattura potrà essere emessa e spedita entro il giorno 10 febbraio, con data operazione 31 gennaio e esigibilità gennaio.
Sino al 30 giugno 2019 la fattura potrà essere emessa entro il termine per la liquidazione IVA periodica. Ossia, per tutti i DDT emessi nel mese di gennaio 2019, il termine per spedire la fattura elettronica è il giorno 16 del mese di febbraio (articolo 10, comma 1, lettera a, D.L. 119/2018).
Ovviamente Le suggerisco di fare in modo che la fattura elettronica pervenga al destinatario in tempo utile per consentirgli di esercitare il diritto alla detrazione, quindi qualche giorno prima del 16 e, per le operazioni di fine anno, comunque entro il giorno 31 del mese di dicembre. Ciò in quanto l’attuale formulazione dell’articolo 1 del DPR 100/1998 prevede che:
“Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.”
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome