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Rimanenze ai fini ISA per imprese in contabilità semplificata per cassa: come gestirle



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Ecco come avviene secondo normativa la gestione delle rimanenze ai fini ISA per le imprese in contabilità semplificata per cassa

Pubblicato il 18 dic 2023

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



documenti digitali

DOMANDA

Le chiedo come ci si può comportare in caso di punteggio ISA basso per una contabilità semplificata per cassa, dunque con annotazione separata d’incassi e pagamenti. Precisamente, se sia possibile e corretto indicare quali rimanenze finali di lavori in corso gli importi delle fatture emesse e non ancora incassate al 31 dicembre, in modo da migliorare il punteggio ottenibile, o se diversamente sia consigliabile indicare nelle note che il reddito basso è dovuto al mancato incasso di alcune fatture per lavori già svolti e che non possono risultare tra i ricavi in quanto è applicata la contabilità per cassa.

RISPOSTA
Nel regime semplificato per cassa le rimanenze finali non concorrono alla formazione del reddito. Tuttavia:

  • le rimanenze finali vanno indicate nel rigo RG38, colonne 2, 3 e 4 a seconda che siano rispettivamente formate da a) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (art. 92 e 92-bis del TUIR), b) opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR) e c) titoli di cui alle lett. c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR); * tutti i contribuenti tenuti alla compilazione del modello ISA, indipendentemente dal regime fiscale adottato, devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (F06, F08) e alle rimanenze finali di magazzino (F07, F09). In particolare i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso, applicano il regime di contabilità semplificata ovvero quelli che, in periodi d’imposta precedenti a quello in corso, si sono avvalsi di regimi fiscali per i quali non assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci (es. “regime forfettario agevolato” o quello dei “minimi”), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta. Tale voci dovranno essere indicate al netto dell’IVA esposta in fattura. (vedi istruzioni ISA). Quindi a mio avviso non serve (oltre a non essere permesso) modificare i dati contabili. In ogni caso, la scarsa redditività dell’anno X sarà controbilanciata dalla maggiore redditività negli anni in cui si realizzeranno gli incassi delle fatture, e ciò dovrebbe essere facilmente dimostrabile in caso di verifica da parte della Amministrazione Finanziaria. Concordo sulla opportunità di evidenziare la particolarità del caso nelle note aggiuntive degli ISA.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eumailto:esperto@agendadigitale.eu Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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