DOMANDA
Ho letto la sua risposta “Mancata trasmissione telematica dei corrispettivi: ecco le sanzioni” ed anche io ho lo stesso problema causato da una incomprensione con il mio cliente. Ho visto la sua risposta e, benché la condivida, c’è una circolare che stabilisce che il mancato invio dei corrispettivi non può essere considerato mero errore formale in quanto potenzialmente di ostacolo all’attività di accertamento dell’AdE.
Pag. 8 risposta n.9 del 22/1/2019:
“L’omesso tempestivo invio dei dati, a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata dall’acquirente, costituisce peraltro violazione potenzialmente in grado di ostacolare l’attività di controllo, relativa non solo ai corrispettivi in sé, ma anche ad ulteriori adempimenti (quali le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA ex articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), oltre ad impedire il rispetto dei doveri istituzionali dell’Amministrazione finanziaria. Alla violazione in esame non risulta dunque applicabile l’esimente contenuta nell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Quindi, secondo me, le sanzioni sono il 100% dell’imposta con un minimo di 500 euro. Proprio su questo punto volevo chiederle un parere nel calcolo delle sanzione. Io non ho inviato 5 giorni di corrispettivi del mese di agosto. Secondo lei, la sanzione (se dovuta) è pari a 500 euro per ogni giorno (che con ravvedimento diventano 50)? O visto che il richiamo è solo al comma 3 e non anche al minimo (si tratta comunque di una sanzione per un caso diverso da quello di cui all’art 6 complessivo) e non al minimo basta versare il 100% dell’imposta?
Massimo Tavola
RISPOSTA
Ritengo che la risposta all’interpello a cui lei fa riferimento non sia identica alla questione che mi è stata sottoposta, perché riguarda un soggetto che, come si evince a pagina 1 della stessa, non utilizza registratori di cassa “fiscalizzati” e la esimente per cui l’istante ritiene applicabile il comma 5-bis dell’articolo 6 è solo perché la società si avvale “… di un sistema di conservazione elettronica a norma i dati dei corrispettivi, il cui processo di conservazione verrà realizzato con una tempistica più frequente rispetto a quella annualmente prevista, provvedendo altresì ad alimentare il registro dei corrispettivi, liquidando inoltre le imposte dovute”.
Nel quesito che mi è stato posto, invece, il contribuente si avvale di un misuratore fiscale, e questo mi ha indotto a fornire una risposta diversa rispetto a quella fornita dalla Agenzia delle Entrate nel caso da lei evidenziato.
D’altronde una diversa interpretazione porterebbe ad applicare la sanzione prevista dall’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 471/1997 (richiamato dall’art.2, comma 6, del Decreto Legislativo 127/2015) che disciplina “la mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto” ovvero l’emissione “di tali documenti per importi inferiori a quelli reali”, per cui la sanzione è da determinare come se gli scontrini non fossero stati emessi, quindi, il 100% dell’imposta con un minimo di 500 Euro per ciascuno scontrino elettronico, posto che il successivo comma 4 prevede che “Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo (che è il nostro caso, n.d.r.), e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a euro 500”.
Quindi, con tutte le cautele del caso, francamente non me la sento di aderire alla interpretazione da Lei suggerita, pur non potendo assicurarle che il mio pensiero sia condiviso dall’Agenzia delle Entrate. Ma quanto meno ho fornito una spiegazione, condivisibile o meno ma certamente razionale e coerente col contesto normativo nel suo complesso. Purtroppo oggi non è sempre possibile interpretare le norme cercando analogie con fattispecie che non erano neppure ipotizzabili al momento della loro emanazione.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome