DOMANDA
È possibile integrare l’invio di un esterometro, avendo omesso l’indicazione nell’originario di due fatture? La sanzione da versare sarebbe relativa all’intera fornitura o solo per le 2 fatture omesse in origine?
Paola – Studio Canesi
RISPOSTA
La sanzione è dovuta per la singola omissione (unità di riferimento: fattura), ossia in relazione ai dati e non alla fornitura nel suo complesso. Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-quater, primo periodo, D.Lgs. 471/1997). Dal primo luglio 2022 la trasmissione dei dati avverrà utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), al posto della comunicazione con cadenza trimestrale.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome