Esperto risponde

Scarto fattura elettronica per prestazione di servizi: ecco il tempo per la nuova emissione

La fattura per prestazioni di servizi scartata dovrà avere la stessa data di quella scartata e, possibilmente, lo stesso numero

Pubblicato il 09 Ott 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica

DOMANDA

Ho partecipato con una collega ad un seminario Euroconference, tenuto da lei sulla fatturazione elettronica ed è stato molto interessante. Ecco il quesito.

Un professionista liquida l’IVA trimestralmente ed emette fattura al cliente XXX all’incasso del corrispettivo, in data 30/9/19. La fattura viene scartata in data 1/10/19 e il contribuente si accorge solo  in data 8/10/2019 (oltre i 5 giorni). La prima data utile per emettere fattura è il 3/10/2019, con una nuova numerazione, facendo riferimento allo scarto della fattura del 30/9.

Potrei forzare e considerare l’IVA della fattura del 3/10/2019 nella liquidazione di settembre: sono comunque sanzionabile perché ho fatturato oltre la data di incasso del corrispettivo (30/9), o c’è un’attenuante visto che la fattura era stata emessa nella data corretta, ma è stata poi scartata? In caso, posso usufruire della  sanzione fissa perché ho tenuto conto dell’IVA nella liquidazione di settembre?

Paola Mella

RISPOSTA

Se l’operazione è stata effettuata il 30 settembre 2019, ossia nella data in cui il cliente ha effettuato il pagamento, lei ha tempo sino al 12 ottobre 2019 per emettere la fattura (ossia trasmetterla al Sistema di interscambio), ai sensi dell’articolo 21, comma 4, primo periodo, DPR 633/1972 che così recita: “La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”.

La fattura dovrà avere la stessa data di quella scartata (quindi 30 settembre) e, possibilmente, lo stesso numero. Se il programma non le consentisse di andare indietro con la data rispetto al 3 ottobre, potrebbe provare ad emettere la fattura con un registro sezionale diverso.

Le ricordo anche che a norma della lettera a) del comma 4 dell’articolo 21, qualora le prestazioni di servizi fossero individuabili attraverso una parcella proforma, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, lei può avvalersi della fatturazione c.d. differita emettendo una sola fattura, “…recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.”  (vedi Faq AdE n. 22 del 27/11/2018)

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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