DOMANDA
Da quando è stato reso obbligatorio indicare la forma di pagamento (contante e pagamento elettronico) sui documenti commerciali (scontrino) emessi da registratori telematici?
RISPOSTA
L’obbligo di indicazione della forma di pagamento nei documenti commerciali non è prevista da alcuna norma di legge, ma dalle specifiche tecniche che hanno definito il tracciato dei dati DGFE e quindi anche i campi e i relativi dati che sono trasmessi al SDI; e le regole tecniche rappresentano comunque una forma di normazione. A questo punto occorre tuttavia distinguere se l’errore commesso incide o meno sulla corretta determinazione del tributo. Per le cessioni di beni il debito per IVA sorge al momento della consegna del bene, salvo che il pagamento non avvenga prima della consegna; quindi sarebbe irrilevante – ai fini della effettuazione della operazione con riferimento all’articolo 6 del DPR 633/1972 – se l’operazione è avvenuta in contanti oppure a credito. Diverso invece il caso per le prestazioni di servizi che, a norma del citato articolo 6 del DPR 633/1972, si considerano effettuate all’atto del pagamento. Quindi, mentre per le cessioni di beni un eventuale errore di battuta (tra contanti e a credito per esempio) non comporterebbe un diverso trattamento tributario, per le prestazioni di servizi l’errore potrebbe determinare un diverso debito per IVA. Se invece l’errore commesso tra contanti e carta di credito, o tra tipologia di carta di credito, non rileverebbe ai fini dell’IVA dovuta, e quindi potrebbe godere della esimente prevista dall’articolo 6, comma 5-bis, Decreto Legislativo 472/1997; c’è tuttavia da considerare che la predetta disposizione subordina – tra l’altro- la esimente alla circostanza che la violazione “non arrechi pregiudizio alle azioni di controllo”. Di recente l’Agenzia delle Entrate ha avviato una attività di controllo automatizzato sulla congruità dei corrispettivi trasmessi al SDI rispetto ai versamenti bancari effettuati nel medesimo mese. Dobbiamo prendere atto che ai fini del controllo non è stata fatta distinzione tra le varie tipologie di incasso dei corrispettivi, e questo accorgimento ha di fatto neutralizzato eventuali errori di battuta commessi dagli esercenti, essendo stata considerata come termine di paragone rispetto ai versamenti bancari la entità globale dei corrispettivi trasmessi al SDI, indipendentemente dalla modalità di incasso. Ma non è escluso che nel futuro i controlli possano essere più mirati, e ciò che oggi e stato “tollerato” domani non lo sarà più, per cui un eventuale errore potrebbe essere considerato pregiudizievole per i controlli dell’ADE. Ma prima di arrivare a ciò, ritengo che l’ADE debba anche fornire indicazioni per rimediare ad eventuali errori di tal genere, peraltro molto frequenti, posto che oggi l’unico rimedio possibile è fare l’annullo e riemettere il documento commerciale in maniera corretta, operazione esageratamente laboriosa.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eumailto:esperto@agendadigitale.eu Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome