DOMANDA
Una ditta di distribuzione carburante e bar con volume di affari 2018 superiore a 400.000 euro (88% distributore e 12% bar), ha installato il registratore di cassa per la sola attività di bar e ha inviato i corrispettivi telematici (scontrino elettronico), non dal 01/07/2019 ma dal 01/01/2020. La volontà è quella di rimediare a tale errore. La ditta ha sempre effettuato le registrazioni dei corrispettivi con le vecchie modalità e liquidazione dell’imposta nei termini. Vorrei sapere:
- è possibile inviare i corrispettivi del secondo semestre 2019 dal sito dell’Agenzia delle Entrate e con quali modalità (invio giornaliero dei corrispettivi)?
- In caso affermativo devono essere inviati i corrispettivi della sola attività di bar oppure anche quelli del distributore di carburante che nel 2019 era esentato?
- la sanzione è pari al 100% dell’imposta risultante dalla liquidazione trimestrale di entrambe le attività oppure solo del bar?
- È possibile applicare il ravvedimento operoso anche se la ditta ha ricevuto una comunicazione di adempimento spontaneo ed ormai è trascorso il 31 gennaio 2019?
- In caso affermativo a quanto ammontano le sanzioni ridotte?
Renzo Villa
RISPOSTA
Il 30 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa con cui sono state fornite le indicazioni per l’“Avvio graduale della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri”, riportando il nuovo calendario:
“L’avvio dal primo gennaio 2020 riguarda gli impianti che nel 2018 hanno erogato benzina e gasolio per oltre 3 milioni di litri, i quali potranno trasmettere i dati dei primi tre mesi del 2020 entro fine aprile. Sei mesi in più per i gestori di impianti che lo scorso anno hanno erogato volumi per oltre 1,5 milioni di litri: per loro, infatti, l’obbligo scatterà il primo luglio 2020. Finestra ancora più ampia per i restanti operatori, per i quali l’adempimento diverrà obbligatorio tra un anno, il primo gennaio 2021. Il provvedimento concede infine la possibilità ai soggetti con Iva trimestrale di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi, che potranno essere inviati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento”.
Con la Risoluzione 6/E del 10/2/2020, l’Agenzia delle Entrate ha disposto, tra l’altro, che “…le sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015 vadano applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020 ovvero omessa dopo tale data”.
In conclusione, la eventuale omessa trasmissione dei corrispettivi del secondo semestre 2019 si può effettuare senza alcuna sanzione entro il 30 aprile prossimo.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome