DOMANDA
La normativa prevede l’invio della fattura elettronica allo SDI contestualmente o massimo entro 12 giorni dalla sua emissione. Come si deve comportare un Comune che emette un ruolo idrico e invia anche in forma cartacea la fattura e il relativo modello PagoPA per il versamento del dovuto, quando lo SDI scarta le fatture per errori vari e non si riesce a rinviarle in tempi utili ad evitare la sanzione? Non è possibile annullare la precedente fattura con nota di credito ed emettere nuova fattura perché la maggior parte degli utenti usano il bollettino allegato alla fattura/nota di cortesia ricevuta dal comune. Potrebbe essere già stata versata una rata o la totalità della fattura stessa. Purtroppo in un comune grande gli scarti sono numerosi tenuto conto dell’alto numero di fatture emesse e quindi è difficoltoso gestire la mole di lavoro nei tempi proposti dalla normativa. Come si dovrebbe comportare il comune e in quali sanzioni incapperebbe? Il comune in questione ha una liquidazione IVA trimestrale.
Alberto Gatti
RISPOSTA
La fattura emessa dall’ente si riferisce ad una prestazione di servizi che, a norma dell’articolo 6 del DPR 633/1972, si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo. Poiché al momento di emissione della fattura l’evento generatore dell’obbligo non ritengo si sia ancora verificato, è la emissione della fattura che determina, sempre ai sensi dell’articolo 6, la effettuazione della operazione; ma ovviamente ciò è vero a condizione che la fattura non sia scartata dal SdI, perché, in questo caso, si ha per non emessa, e cui l’Ente non avrebbe necessità alcuna di emettere una nota di credito.
Tuttavia lei fa presente di avere inviato una copia analogica della fattura (poi scartata) all’utente che, nel frattempo, potrebbe anche aver pagato la fattura poi scartata. È questa l’unica ipotesi in cui l’ente è obbligato a riemettere la fattura eventualmente scartata nel termine di 12 giorni previsto dall’articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972. Se non lo fa incorre nelle sanzioni previste dall’articolo 6 del Decreto legislativo 471/1997, ossia una sanzione dal 90% al 180% dell’IVA, con un minimo di 500 Euro, ridotti a 250 Euro se la omissione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA.
Cercando di calarsi nel suo caso, le fatture scartate potrebbero non essere ri emesse con lo stesso numero e data, posto che la nuova emissione non può avvenire – come da lei paventato – entro i 12 giorni fissati dalla legge, quindi mi permetto di suggerirle di effettuare una nuova emissione, con altra data e con altro numero attuali, in modo da poter rispettare il termine del 12 giorni. Vero è che questa procedura potrebbe generare dei “buchi” nella numerazione progressiva delle fatture, ma la ragione di ciò sarebbe documentata e la condotta non sanzionabile, considerato che Lei avrebbe rispettato il precetto dell’articolo 21 relativo all’obbligo della numerazione progressiva. Tra l’altro, la emissione della fattura è monitorata dal sistema di interscambio, per cui, ammesso e non concesso che il salto di numerazione possa essere ritenuto un errore (e secondo me non lo è), la violazione sarebbe meramente formale e, quindi, non sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 472/1997.
Un ultimo suggerimento: io spedirei la copia analogica della fattura analogica solo dopo avere acquisito la certezza del suo buon esito presso il SDI, altrimenti Lei si troverebbe obbligato ad informare l’utente che la “copia di cortesia” della fattura ricevuta in precedenza non è valida in quanto sostituita da una nuova fattura elettronica rettificata.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome