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Tardiva emissione della fattura, gli scenari



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Ravvedimento o sanzione: cosa dice la normativa riguardo alle fatture emesse in ritardo

Pubblicato il 5 ago 2024

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



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DOMANDA
Prospetto il mio caso: società di consulenza, emette fattura immediata (TD1) a fine mese, le prestazioni rese/concluse (nel mese) hanno sempre il pagamento posticipato (60/90 gg). Considerando che per ciascuna prestazione resa del mese viene emessa fattura singola, trattasi di fattura immediata o differita? Per mero errore del software, l’ordine d’invio delle fatture (24 fatture) risulta bloccato e pertanto oltre il termine dei 12 gg ci si accorge che non sono state inviate. Posto che nella liquidazione IVA è stata liquidata tutta l’IVA, e che l’invio delle fatture avviene entro il giorno 16 (anziché il giorno 12) come si procede per sanare l’inadempienza? Non mi è chiaro a quante fattispecie di sanzioni si è soggetti? Come sii configura il cumulo giuridico? Si applicherebbe solo la seguente violazione?

  • articolo 6 comma 1 D.Lgs 471/1997
    Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000 che può essere sanata con l’istituto del ravvedimento operoso, versando le sanzioni in misura ridotta
  • articolo 13 D.Lgs 472/1997
    1/9 entro 90 gg dalla data dell’omissione
    Nel caso in questione la determinazione della sanzione, da versarsi con F24 e codice tributo 8911 dovrebbe essere: sanzione minima € 250 x 1/9 = € 27,78 x 24 fatture inviate tardivamente = € 666,72

    RISPOSTA
    La fattura si definisce “differita” rispetto al momento di effettuazione della operazione (ossia consegna dei beni per le cessioni e pagamento per le prestazioni di servizi, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972). Se anteriormente ai una delle due fattispecie viene comunque emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata in tale momento. Quindi nel suo caso la fattura non può definirsi “differita”, bensì, de residuo, immediata. Ferma restando la correttezza del calcolo della sanzione unitaria in caso di ravvedimento da Lei ipotizzata, dovrebbe considerare che nel suo caso potrebbe essere applicabile l’articolo 12 del Decreto legislativo 472/1997, secondo cui “E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi … commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”. Nel suo caso, quindi, la sanzione potrebbe essere calcolata
    • nella migliore delle ipotesi, considerando la sanzione base (€ 250) aumentata di € 62,5 (un quarto); * nella peggiore delle ipotesi, considerando la sanzione base (€ 250) aumentata di € 500 (il doppio); Considerato che il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 472/1997 dispone che “Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali”, si potrebbe ritenere che l’Ufficio possa applicare la prima delle due ipotesi sanzionatoria sopra indicate. Attualmente i benefici previsti dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 472/1997 non sono applicabili in sede di ravvedimento, quindi non le resterebbe che attendere la irrogazione delle sanzioni da parte dell’Ufficio. Per completezza d’argomento, Le faccio presente che lo “Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario” sembra prevedere che i temperamenti previsti dal citato articolo 12 del decreto legislativo 472/1997 possano applicarsi anche facendo ricorso al ravvedimento operoso. C’è tuttavia da attendere come la versione definitiva regolamenterà le fattispecie precedenti la sua entrata in vigore.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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