DOMANDA
Sto verificando che molti fornitori stanno utilizzando il nuovo codice TD24 indipendentemente dalla fatturazione differita ma solo per il fatto che hanno emesso un Ddt. Faccio l’esempio di un fornitore di carburante che per consegnare il prodotto ha l’obbligo di emettere un determinato tipo di documento che accompagna le merci poi nello stesso giorno emette anche la fattura ed utilizza il codice TD24 e non TD01. Il Dpr 633/72 art.21 mi sembra ben chiaro e da tempo per cosa si intende per fatturazione differita, allora perché molti come nel caso sopracitato intendono che sia più giusto esporre sulle FE TD24 anziché TD01?
Elisabetta Mambriani
RISPOSTA
La definizione (e l’utilizzo) della fattura differita deve intendersi riferita alla circostanza che esista un Documento, in questo caso ddt, che assume la funzione di documento idoneo a consentire la fatturazione differita ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, lettera a) DPR 633/1972. La fattura differita può essere emessa da una data variabile dalla data del primo DDT alla fine del mese dei DDT che si intendono riepilogare. Diciamo che la distinzione tra TD01 e TD24 non è logica, ma fisica. Resta poi un mistero comprendere il perché l’Agenzia delle Entrate abbia previsto questa complicazione, che non fornisce alcun contributo utile ai fini della precompilazione dei registri o della dichiarazione IVA, ragione per cui ritengo che eventuali errori non siano sanzionabili.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome o email