DOMANDA
Parto dal presupposto che, in generale, i documenti contabili devono essere conservati entro la fine del decimo anno successivo all’ultima dichiarazione di riferimento emessa (quindi, per l’anno 2010 l’ultima dichiarazione viene redatta nel 2011, quindi la conservazione dei documenti va a terminare il 31 dicembre 2021).
Le fatture elettroniche subiscono lo stesso trattamento (quindi la conservazione delle fatture 2019 viene fatta nel 2020 con scadenza dell’obbligo al 31 dicembre 2030) oppure il loro periodo di conservazione dipende dalla data del documento (quindi le f.e. del 2019 vanno conservate nel 2019 e hanno una conservazione obbligata fino al 31 dicembre 2029)?
Cristian Lopizzo
RISPOSTA
La norma alla quale lei fa riferimento è l’articolo 2220 del Codice Civile, che così recita: “Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.”
Il termine entro cui ultimare il processo di conservazione delle fatture elettroniche non deve essere confuso con l’obbligo di conservazione (si potrebbe definire obbligo di esibizione per non creare confusione terminologica) a cui fa riferimento l’articolo 2220.
Ne deriva che l’obbligo di esibizione delle fatture elettroniche cesserà il 31/12/2029, mentre il termine per concludere il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche dell’anno 2019, fissato dall’articolo 3 de DMEF 17/6/2014 è quello “ … previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489” ossia tre mesi dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome