Da quest’anno, l’esterometro sarà sostituito dall’invio delle fatture estere e intracomunitarie tramite il Sistema di Interscambio attraverso l’utilizzo dei nuovi tipi documenti previsti dalle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate. Inizialmente la Legge di bilancio aveva disposto l’abolizione del suddetto adempimento a partire dal primo gennaio 2022, successivamente differita al primo luglio 2022 per effetto dell’articolo 5, comma 14-ter, del Dl 146/2021.
Non cambiano solo le modalità di invio (sarà necessario utilizzare il Sistema di Interscambio), ma cambiano anche i tempi per adempiere. Si passa, infatti, dall’invio “massivo” dei dati del trimestre di riferimento entro il mese successivo, a una trasmissione telematica “per operazione.
Si precisa che in entrambi i casi (invio dell’esterometro o dei singoli documenti previsti in sostituzione del previgente adempimento), la fattura dovrà essere emessa nel formato tradizionale (es. cartacea o pdf) ed inviata al cliente estero (infatti, il cliente estero non riceverà la fattura direttamente dallo SdI, di conseguenza una copia analogica deve comunque essere inviata allo stesso).
Esterometro sino al 30 giugno 2022
I soggetti residenti o stabiliti in Italia continueranno a trasmettere in modo massivo all’Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuati/ricevuti verso/da soggetti esteri (sia Ue che extra-Ue) secondo le indicazioni fornite nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30.04.2018 e utilizzando il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate allo stesso provvedimento. Nel 2022 dovranno essere effettuati gli ultimi invii trimestrali dell’esterometro secondo le attuali modalità ed in base alle seguenti scadenze:
- entro il 31 gennaio 2022 per le operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021;
- entro il 2 maggio 2022 per le operazioni effettuate entro il primo trimestre 2022;
- e – per l’ultima volta – entro il 22 agosto 2022 per il secondo trimestre 2022 (operando il differimento di cui all’articolo 37, comma 11-bis, del Dl 223/2006).
Utilizzo dei tipi documento della fattura elettronica dal primo luglio 2022
A partire dalle operazioni effettuate dal primo luglio 2022, le operazioni con soggetti esteri vanno comunicate solo tramite SdI (con le modalità della fattura elettronica), secondo le specifiche tecniche definite nell’allegato al provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021, n. 293384 (articolo 1, comma 1103, legge 178/2020).
Mentre i dati delle fatture attive estere potevano già da tempo essere inviati con codice documento TD01 – fattura ed inserendo per il cliente estero destinatario il codice convenzionale a sette x, per il ciclo passivo sarà obbligatorio utilizzare dal 1 luglio 2021 i seguenti Tipi documento:
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero: Potrà essere utilizzato per trasmettere a SDI il documento riportante le integrazioni IVA inerenti gli acquisti di servizi da prestatori intra-UE, oppure per trasmettere l’autofattura in unico esemplare per acquisti di servizi da prestatori extra-UE ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 .
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari: Potrà essere utilizzato per trasmettere a SDI il documento riportante le integrazioni IVA, nei casi di fattura ricevuta da un cedente intra-UE, per operazioni di acquisto intracomunitario di cui all’art.38, D.L. n. 331/93.
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72: Potrà essere utilizzato nei casi di acquisto di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA da soggetti non residenti (UE ed extra-UE), diversi quindi dagli acquisti intracomunitari e dalle importazioni, come ad esempio l’acquisto di merce già nel territorio Italiano da soggetti non residenti la cui imposta è assolta dal cessionario/committente.
La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche transitate tramite il sistema di interscambio.
Tempi di invio dei documenti dal primo luglio 2022
Nello specifico il recentissimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 374343 del 23 dicembre 2021, modificando il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 e ha stabilito che, dal primo luglio 2022, i dati delle operazioni:
- rese nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (quindi con emissione di fatture attive), dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale, entro 12 giorni dal momento di effettuazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972);
- ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (fatture passive da integrare con i tipi documento TD17, TD18 e TD19), dovranno essere trasmessi telematicamente entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione della stessa.
Sanzioni esterometro 2022
Il legislatore ha previsto nuove sanzioni che riguardano la comunicazione delle operazioni transfrontaliere da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. In particolare, in caso di mancata o errata trasmissione dei dati, la sanzione amministrativa prevista è pari a 2 euro per ogni fattura, fino ad un massimo di 400 euro mensili.
Tale sanzione viene ridotta del 50%, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora i relativi dati vengano trasmessi (o ritrasmessi i dati erronei) entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite.