Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che delega il Governo ad adottare misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, noto come Family Act. Si tratta di un disegno organico di misure pensate per le famiglie con figli con diversi interventi e campi di applicazione. Esso definisce un contesto normativo, con differenti tempi di azione, in cui sono precisati i termini entro cui il Governo dovrà approvare i decreti legislativi di attuazione della delega.
Fa parte di questa ampia riforma l’assegno unico e universale da 250 euro per i figli, il cui via libera dal Governo Draghi è arrivato a fine marzo 2021 e la cui entrata in vigore è prevista per luglio 2021. Il bonus sarà conferito a tutti i genitori, qualsiasi lavoro facciano, dal settimo mese di gravidanza fino al ventunesimo anno d’età del figlio se a carico.
Come funziona l’assegno unico e universale per i figli: a chi spettano i 250 euro
L’assegno approvato a marzo 2021 come parte della più ampia riforma del Family Act, è unico e universale: infatti, con un’unica soluzione si sostituiscono tutte le detrazioni e i benefici previsti fino adesso per i figli a carico (come il bonus bebè), inoltre riguarda tutti i genitori indipendentemente dal loro inquadramento contrattuale, dunque sia dipendenti che liberi professionisti.
L’assegno ammonta a 250 euro e spetta a tutti i genitori con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza ai ventuno anni di età.
Assegno universale del Family Act
La misura dell’assegno unico e universale da 250 euro ha l’obbiettivo di provvedere ad un riordino delle misure di sostegno economico per le figlie e i figli a carico, il cui importo non è stato ancora definito, composto da una quota fissa ed una variabile, quest’ultima definita in base a scaglioni relativi all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’assegno potrà essere erogato mediante corresponsione diretta dell’importo ovvero con facoltà di compensazione con debiti d’imposta. Il Governo è vincolato anche ad attenersi a criteri e principi direttivi aggiuntivi quali:
- spetterà l’assegno, per ciascuna figlia o figlio, a partire dal settimo mese di gravidanza e sino al diciottesimo anno di età. In caso di figlia o figlio successivo al secondo, l’importo sarà maggiorato del 20%,
- l’assegno universale non concorre a formare il reddito complessivo,
- l’assegno universale non rileva per il calcolo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno del reddito, ai sensi del Decreto-legge n. 4/2019,
- l’importo dell’assegno tiene conto dell’età dei figli a carico,
- l’assegno universale è incrementato per ciascuna figlia o figlio con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104,
- è riconosciuta un’integrazione compensativa dell’importo dell’assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore a al trattamento complessivo in quello in godimento al nucleo familiare prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo che lo istituisce.
Gli obiettivi
L’obiettivo del Family Act è quello di mettere i bambini al centro delle politiche familiari, nella consapevolezza che i figli sono un valore per la loro famiglia e per la società, che li accoglie e che condivide con i genitori il compito di accudirli e educarli, attraverso le seguenti direttive;
- sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie,
- contrastare la denatalità,
- valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani,
- favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.
I principi
I seguenti principi e criteri direttivi sono quelli a cui il Governo si dovrà attenere:
- assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figlie e figli, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo anche conto del numero delle figlie o dei figli a carico;
- promuovere la parità di genere all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito;
- affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall’imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie o attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo;
- prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi offerti e la individuazione degli stessi.
Le scadenze
Le scadenze previste per l’adozione dei provvedimenti attuativi sono:
- entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di delega un decreto legislativo istitutivo dell’assegno universale recante il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per le figlie e i figli a carico, nonché uno o più decreti legislativi per la istituzione e il riordino delle misure di sostegno all’educazione delle figlie e dei figli;
- entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di potenziamento, riordino, armonizzazione e rafforzamento della disciplina inerente:
- i congedi parentali,
- gli incentivi al lavoro femminile,
- le misure di sostegno alle famiglie per la formazione delle figlie e dei figli per il conseguimento dell’autonomia finanziaria.
Va prestata attenzione al fatto che sono previste modifiche ed abrogazioni alle attuali misure di sostegno delle famiglie e della genitorialità come le detrazioni fiscali per minori a carico, l’assegno per il nucleo familiare, l’assegno di natalità, il premio alla nascita, il bonus nido. Analizziamo ora i principali provvedimenti contenuti nel Disegno di legge delega
Sostegno all’educazione
Per tale azione sono ipotizzate agevolazioni fiscali o la corresponsione di somme di denaro vincolate allo scopo, e gli interventi previsti sono:
- introduzione di nuove misure agevolative inerenti alle spese per le figlie e i figli a carico, relative alla crescita, al mantenimento e all’educazione delle figlie e dei figli,
- assicurare l’istituzione e il sostegno dei servizi socio educativi per l’infanzia, al fine di assicurare pari opportunità di crescita delle bambine e dei bambini e parità di condizioni di accesso,
- sostenere le famiglie con contributi che possono coprire anche l’intero ammontare delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, di asili nido familiari, di micronidi, di sezioni primavera e scuole dell’infanzia e forme di supporto presso la propria abitazione per le bambine e dei bambini al di sotto dei sei anni,
- per i minori affetti da patologie fisiche e non fisiche fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado sono previste azioni per sostenere le famiglie per le spese affrontate,
- sostenere le famiglie per le spese sostenute per gite scolastiche, iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva, corsi di lingua e di arte e musica,
- sostenere le famiglie per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, libri, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali,
- sostenere le famiglie per le spese sostenute per l’acquisto di libri scolastici, richiesti dal percorso scolastico frequentato, e di supporti informatici per ciascuna figlia o figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado e che non gode di altre forme di sostegno per l’acquisto di testi scolastici,
- prevedere agevolazioni per forme di welfare aggiuntivo legate alla contrattazione di secondo livello.
Congedi Family Act
La legge delega, in merito ai congedi parentali, prospetta di:
- inserire nuove modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro e secondo con le forme previste dalla contrattazione collettiva applicata al settore,
- prevedere il diritto dei genitori lavoratori di avere un permesso retribuito, previo preavviso al datore di lavoro, della durata di almeno 5 ore nell’anno per recarsi al colloquio con i professori e partecipare al percorso di crescita delle proprie figlie e figli,
- statuire un periodo minimo, non inferiore ai due mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro genitore, per ciascun figlio.
Mentre per la disciplina del congedo di paternità sono previsti:
- un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita della figlia o del figlio, non inferiore a 10 giorni lavorativi,
- il diritto al congedo va concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore,
- il diritto al congedo di paternità che non è subordinabile ad anzianità lavorativa e di servizio,
- definizione di un periodo di preavviso che il lavoratore deve dare al datore di lavoro per poter beneficiare del diritto al congedo di paternità,
- il diritto al congedo di paternità va garantito anche nella pubblica amministrazione, a parità di condizioni e con eguali misure rispetto a quelle del settore privato,
- l’estensione della disciplina sui congedi parentali anche ai lavoratori autonomi, tenendo conto della specificità delle singole professioni.
Family Act incentivi al lavoro delle madri
Gli incentivi per le lavoratrici madri, da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, costituiscono un importante punto della iniziativa legislativa del Governo, che si attuerà mediante queste azioni:
- un’indennità integrativa della retribuzione per le madri lavoratrici, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio,
- una percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese per addetti ai servizi domestici e all’assistenza di familiari assunti con contratto di lavoro subordinato,
- la retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di astensione nel caso di malattia della figlia o del figlio sarà regolamentata progressivamente,
- attuare incentivi per i datori di lavoro che applicano modalità di lavoro flessibile, ferma restando la possibilità dei lavoratori di richiedere il ritorno agli accordi contrattuali previgenti,
- priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento del lavoro in modalità agile per i genitori di figli con età inferiore a 14 anni,
- destinazione di una quota di riserva della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per l’avvio delle nuove imprese startup femminili ed il loro accompagnamento per i primi due anni.
Sostegno alla formazione dei figli e alle giovani coppie
Questa azione parte del Family Act interverrà per sostenere:
- le famiglie attraverso detrazioni fiscali delle spese documentabili sostenute per l’acquisto di libri universitari per ciascun figlio o figlia maggiorenne a carico, iscritto ad un corso universitario, tale azione non è cumulabile con altre forme di sostegno per l’acquisto dei predetti testi,
- le famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese documentabili relative al contratto di affitto di abitazioni per le figlie e i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario,
- le giovani coppie, composte da soggetti ambedue di età non superiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda, con agevolazioni fiscali per l’affitto della prima casa.
- assegno universale calibrato sul reddito per figli under 18 (per figli disabili senza limiti d’età).
Conclusione
Il Family Acy è una iniziativa molto importante e lodevole, vedremo se questa sfida genererà il cambiamento atteso e porterà un reale e concreto aiuto alle famiglie che sostengono molte spese, spesso eccessive, per educare e crescere le figlie ed i figli. Interessante e positivo che l’attenzione sia posta sulle famiglie con redditi medi, cioè quelle che erano escluse dalle attuali misure di sostegno in vigore.