L’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati per la generalità dei contribuenti, che la Legge di Bilancio ha fissato al 1° gennaio 2019, è in questo periodo un argomento molto dibattuto.
Si percepisce chiaramente la preoccupazione delle imprese e dei professionisti in vista di un cambiamento destinato a modificare radicalmente non solo i rapporti tra contribuente e Pubblica Amministrazione ma anche quelli tra imprese e professionisti.
Ma la fatturazione elettronica è davvero una novità?
Ecco le tappe della fatturazione elettronica
Anno 2001
In data 20 dicembre 2001 viene emanata la Direttiva n. 2001/115/CE, con lo scopo di “… semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto”.
La Direttiva (recepita dai vari Paesi Ue con decorrenza 1° gennaio 2004), prevedeva:
- la possibilità di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture con modalità esclusivamente informatiche;
- la fatturazione elettronica o cartacea “per conto”, ovvero affidata al cliente o a soggetti terzi;
- la possibilità di conservazione elettronica delle fatture, anche al di fuori del territorio nazionale dei soggetti passivi d’imposta.
Anno 2004
Con il D.Lgs. n. 52 del 20 febbraio 2004 il Legislatore italiano, recepisce la Direttiva 2001/115/CE dando attuazione ai principi nella medesima contenuti, con sostituzione dell’articolo 21 del Dpr n. 633/1972 e modifica degli articoli 39 e 52 del medesimo decreto.
In base a tale normativa viene ammessa la possibilità di gestire il flusso della fatturazione, ivi compresa la conservazione delle fatture, secondo modalità interamente elettroniche.
In precedenza, l’Amministrazione finanziaria italiana aveva già ammesso la trasmissione della fattura secondo modalità informatiche:
- con la Risoluzione n. 360879 del 30 aprile 1986 era stato ritenuto valido l’invio delle fatture tramite posta elettronica;
- con la Risoluzione n. 107/E del 4 luglio 2001 era stata ammessa l’emissione della fattura mediante l’impiego congiunto di un telefax e di un supporto informatico.
Tuttavia, in entrambi i casi sia il soggetto emettente che quello ricevente dovevano “materializzare” la fattura, ad esempio, mediante stampa su supporto cartaceo.
Anno 2007
Il Legislatore, con l’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007 fissa l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione e, relativamente a tali operazioni, abbandona il principio della libertà di comportamento in materia di fatturazione elettronica.
La normativa in questione stabilisce che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alla PA, denominate appunto FatturaPA, debba essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”.
Solo nel 2013 però vengono fissati i termini di decorrenza di tale normativa.
Anno 2010
In data 13 luglio 2010 viene emanata la Direttiva 2010/45/UE, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.
Anno 2013
Il Legislatore italiano, recepisce la Direttiva 2010/45/UE con l’articolo 1, comma 325, Legge 24 dicembre n. 228 (“Legge di stabilità 2013”) dando attuazione ai principi nella medesima contenuti, con modifica degli articoli 21 e 39 del Dpr n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 18 del 24 giugno 2014, commenta le modifiche apportate con la predetta Legge.
L’articolo 21, comma 1, del Dpr n. 633/1972, adeguato in base a quanto previsto dalla Direttiva 2010/45/CE, afferma che:
“Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario”.
Secondo le “Explanatory notes on VAT invoicing rules” (Unione europea – Note esplicative sulle regole di fatturazione), del 5 ottobre 2011, l’accettazione di una fattura elettronica da parte del destinatario può essere determinata in modo analogo a quello in cui è accettata una fattura cartacea.
Può trattarsi di un’accettazione scritta, o di un tacito accordo attraverso, ad esempio, la trattazione e il pagamento della fattura ricevuta.
Sul piano pratico, al fine di disciplinare concretamente le modalità di trasmissione della fattura viene stipulato un accordo tra i due soggetti interessati.
Riguardo al soggetto abilitato alla sua emissione, viene previsto che:
- l’operatore economico cedente / prestatore – soggetto passivo d’imposta può emettere direttamente la fattura elettronica;
- oppure può assicurarsi che la stessa sia emessa:
- dal cessionario / committente;
- oppure da un terzo che agisce per conto del soggetto passivo stesso (cd. “fatturazione in outsourcing”).
Ricordiamo che in base all’articolo 233 della Direttiva 2006/112/CE, ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l’autenticità dell’origine (implica la comprovazione dell’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della fattura), l’integrità del contenuto (implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non è stato alterato) e la leggibilità della fattura da parte dell’operatore, dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura.
Ciò può essere realizzato:
- attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi;
- la firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
- la trasmissione elettronica di dati (EDI), qualora l’accordo per questa trasmissione preveda l’uso di procedure che garantiscano l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati;
- mediante altre tecnologie che assicurano l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto di una fattura elettronica.
Sulla base delle norme sopra esposte è possibile affermare che:
- Se l’emittente genera e trasmette fatture in formato elettronico, con accettazione da parte del destinatario, sia l’emittente che il destinatario sono obbligati a conservare il documento secondo modalità elettroniche.
- Se, invece, l’emittente genera e trasmette le fatture in formato elettronico, senza accettazione da parte del destinatario:
L’emittente può scegliere se procedere alla conservazione digitale della fattura o adempiere agli obblighi di conservazione secondo le modalità tradizionali cartacee;
Il destinatario stampa la fattura (comportamento concludente) e la conserva secondo modalità cartacee.
- Se l’emittente emette la fattura in formato cartaceo, il destinatario ha libertà di scelta: può adottare la modalità di conservazione che meglio gli aggrada, cartacea o elettronica.
Il DM n. 55/2013 fissa i termini di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione:
- dal 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
- dal 31 marzo 2015 (così anticipata rispetto al 6 giugno 2015, dall’articolo 25 del Dl n. 66/214), per tutti i restanti enti ed organismi della Pubblica Amministrazione.
Anno 2014
Il Legislatore con l’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23 delega il Governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA e le transazioni effettuate.
Anno 2015
In attuazione della delega di cui alla legge n. 23/2014, l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 dispone che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.
Anno 2016
Il Legislatore con l’articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con lo scopo di contrastare l’evasione fiscale mediante la drastica riduzione del tempo che intercorre tra le operazioni poste in essere dai contribuenti e la loro conoscibilità (e conseguente possibilità di controllo) da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza:
- rivede profondamente la normativa concernente lo “spesometro”, prevedendo l’obbligo della comunicazione – entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre – dei dati delle fatture emesse e ricevute, queste ultime se registrate. Per il periodo d’imposta 2017 (e successivamente anche per il 2018, per quest’ultimo in via facoltativa), tale comunicazione viene prevista a livello semestrale;
- introduce l’obbligo della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche iva.
In conseguenza di quanto sopra, a partire dal 2017, riguardo ai dati delle fatture emesse e ricevute sono venute a profilarsi due diverse modalità di comunicazione:
- Comunicazione obbligatoria: NUOVO SPESOMETRO
- Comunicazione opzionale: FATTURE ELETTRONICHE e altri dati trasmessi mediante il sistema di interscambio.
La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva è invece comune a entrambe la modalità sopra indicate.
Anno 2018
La Legge di bilancio per il 2018 (comma 909), contiene alcune importanti disposizioni in tema di fatturazione elettronica apportando numerose modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 127/2015:
- a partire dal 1° gennaio 2019, nei rapporti tra operatori economici stabiliti o identificati ai fini Iva in Italia e anche nei confronti di consumatori finali italiani, diventa obbligatoria l’emissione delle fatture elettroniche e delle relative note di variazione elettroniche; sulla base delle notizie apparse sulla stampa quotidiana, sembra che l’obbligo della fattura elettronica verrà attuato in modo scaglionato (nel tempo) in funzione delle dimensioni degli operatori.
- Sono escluse da tale obbligo:
- le imprese in regime di vantaggio;
- le imprese forfettarie;
- viene prevista l’emissione delle fatture e delle relative note di variazione mediante il sistema di interscambio (attualmente utilizzato per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e da parti dei soggetti che, a partire dal 1° gennaio 2017, hanno optato per la fatturazione elettronica tra privati);
- viene altresì adottato un formato standard della fattura / nota di variazione (espresso in XML);
- con decreto potranno essere individuati ulteriori formati della fattura.
Cosa dice la nuova normativa
- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio, secondo il formato XML (o altro formato previsto da emanando decreto);
- gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio;
- le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura;
- i soggetti obbligati trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità sopra indicate (cd. “comunicazione delle operazioni tranfrontaliere”). La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione;
- in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, deve adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.
In base a tale provvedimento, il Legislatore italiano, allo scopo di disporre di uno strumento efficace nella lotta contro l’evasione fiscale:
- conferma l’abbandono del principio della fatturazione elettronica su base volontaria (come già attuato in relazione alla fatturazione nei confronti della PA), in ciò discostandosi dal comportamento degli altri Paesi Ue;
- e adotta il principio della fatturazione elettronica obbligatoria PER TUTTI, qualunque sia la dimensione dell’impresa / studio professionale (salvo il caso dei contribuenti minimi).
Si tratta di una scelta molto impegnativa, sia per l’Amministrazione finanziaria che per gli operatori economici.
Essa sicuramente, se unita ad una forte limitazione dell’utilizzo del denaro contante può certamente portare ad una drastica riduzione della piaga dell’evasione fiscale e ad una semplificazione degli adempimenti amministrativi.
Ad oggi non sappiamo se il 1^ gennaio 2019 sarà il termine che sancirà il completamento del percorso intrapreso dal Legislatore comunitario e dal nostro Legislatore nel lontano 2001 oppure se vi saranno possibilità di proroga, quello che però appare evidente è il mutamento dello scopo perseguito.
Il recepimento delle Direttive Comunitarie e la dichiarata volontà di accompagnare il Paese nella Sua evoluzione digitale pare abbiano mano a mano lasciato il posto ad un’impostazione dirigista, la quale al fine di perseguire lo scopo di contrastare l’evasione fiscale, pone un pesante vincolo all’autonomia degli operatori economici.
Non ci resta che attendere le prossime disposizioni normative sull’argomento.
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