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Fattura elettronica 2024, cambiano tracciato ed elenco controlli: cosa fare



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Con le nuove specifiche tecniche (versione 1.8), cambia il tracciato delle fatture elettroniche e l’elenco dei controlli (versione 1.9) effettuati dal Sistema di Interscambio sul file fattura a partire dal primo febbraio 2024

Pubblicato il 19 dic 2023

Daniele Tumietto

Dottore commercialista



fattura elettronica europea
fattura elettronica europea

A partire dal primo febbraio 2024 per la fatturazione elettronica saranno attive le specifiche tecniche nella versione 1.8, relative al corretto tracciato xml delle fatture tra privati. Si evidenzia che c’è un cambiamento rilevante per i fornitori esteri, che ora nei dati anagrafici del cedente/prestatore trovano anche il campo per la descrizione dell’identificativo del Paese.

Aggiornato anche il documento contenente l’elenco dei controlli (versione 1.9) effettuati dal Sistema di Interscambio sul file fattura per permettere un incremento di quantità e qualità dell’interoperabilità dei dati ai fini dell’attività di accertamento e controllo posta in essere dall’Agenzia delle entrate e dalle altre amministrazioni pubbliche dello Stato. Vediamo i dettagli.

Tipo documento TD28, cosa cambia

La valenza del tipo documento TD28 che determina lo scarto delle fatture elettroniche in presenza di dichiarazione d’intento invalidata, con le nuove specifiche tecniche prevede che il TD28 possa essere utilizzato non solo per le operazioni con San Marino, ma anche per comunicare i dati delle operazioni passive con l’estero nel caso di errata applicazione del reverse charge, con imposta addebitata dal fornitore non stabilito anche se identificato in Italia.

La dichiarazione di intento

È stato introdotto un apposito controllo che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa se viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione di intento indicata nel campo “altri dati gestionali” dal fornitore, generando il codice errore 477.Per contrastare le frodi Iva realizzate con utilizzo di falso plafond, già dal primo gennaio 2022 vengono effettuate analisi di rischio, cui seguono attività di controllo sostanziale, per inibire il rilascio di lettere d’intento illegittime emesse da falsi esportatori abituali, invalidando inoltre quelle già utilizzate.

Una volta riscontrata l’irregolarità, le dichiarazioni emesse sono invalidate con comunicazione trasmessa sia al cliente esportatore abituale sia al fornitore destinatario della dichiarazione d’intento: come conseguenza, il fornitore deve emettere da quel momento in poi le proprie fatture con imposta e prevedere meccanismi di correzione di quelle emesse in precedenza con un titolo di non imponibilità.

Con l’introduzione di un controllo preventivo – al momento della ricezione della fattura da parte dello Sdi — relativo alla validità della dichiarazione di intento, saranno esclusi i casi in cui occorrerà pro cedere alla successiva correzione di fatture non imponibili Iva.

Reverse charge

Altra novità è quella che legittimerà l’utilizzo del tipo documento TD28per comunicare i dati dell’operazione realizzata con l’estero ma non correttamente assoggettata al regime del reverse charge.

L’ipotesi è quella disciplinata dall’articolo 6, comma 9-bis.1, del Dlgs 471/ 1997 quando il cessionario/committente residente, anziché assolvere l’imposta con il regime dell’inversione contabile, abbia ricevuto una fattura cartacea con addebito dell’imposta ìn rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia. In questo caso, e in mancanza di frode, è prevista l’irrogazione di una sanzione formale da 250 a duemila euro. Ai fini dell’esterometro e cioè della comunicazione del dato dell’operazione passiva estera, si potrà procedere a utilizzare il tipo documento TD28 secondo, peraltro, quanto era già stato anticipato dall’agenzia delle Entrate & inizio 2023, rispondendo ai quesiti sottoposti negli incontri con la stampa specializzata & commento della legge di Bilancio.

Imprenditori agricoli in regime speciale

Un’altra novità riguarda infine gli imprenditori agricoli in regime speciale che, valorizzando in maniera facoltativa il blocco informativo «altri dati gestionali», potranno ottenere una gestione automatica delle liquidazioni Iva.

Un produttore agricolo in regime speciale (come previsto dall’articolo 34 del decreto 633/1972), può valorizzare l’elemento TipoDato in maniera facoltativa utile per la gestione automatica della liquidazione Iva, utilizzando «ALICOMP» se si cedono prodotti agricoli e ittici con aliquote compensate; «NO—COMP» per i prodottinon compresi nella parte prima della Tabella A e «OCC34BIS» nel caso di operazioni occasionali che rientrano nel regime contemplato dall’articolo 34—bis.

Interoperabilità dei dati anche per le fatture PA

Le modifiche introdotte dalle specifiche tecniche 1.8, come scritto sopra, riguardano la fatturazione elettronica tra privati ma, ai fini di dare un quadro completo della loro interoperabilità riprendiamo anche le novità che l’Agenzia delle entrate aveva introdotto il 15 maggio 2023 e che riguardano la fatturazione verso le PA.

Le già menzionate regole tecniche riguardano le fatture elettroniche europee verso le PA e si sono rese necessarie per l’aggiornamento che ha avuto lo standard europeo di fattura elettronica.

Infatti, la mappatura e la traduzione tra il formato Ubl e quello Fattura PA ha reso necessario la definizione delle regole di gestione di SdI per le fatture elettroniche conformi agli standard europei, in particolare l’EN 16931–1 della fatturazione elettronica negli appalti pubblici e la sua specifica tecnica CEN/TS 16931–2.

Il processo di gestione del processo di ricezione, controllo ed inoltro delle fatture in formato UBL (Universal business language) o CII (Cross industry invoice) e le modalità della loro traduzione nel formato XmlPa sono fondamentali per permettere un’interoperabilità delle stesse nel rispetto della direttiva UE 2014/55 che in Italia è stata recepita con il Decreto legislativo 148/2018.

Il Sistema di Interscambio riceve tutte le fatture dirette alle PA nazionali da parte dei loro fornitori europei, traducendo automaticamente quelle prodotte nei formati UBL e CII nella sintassi XMLPA per poi consegnarle alle PA destinatarie. Questo sistema di traduzione ha permesso di avere una soluzione che ha semplificato l’adozione delle nuove regole in tema di fatturazione elettronica intra-Ue.

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