Esperto risponde

Fattura elettronica con data errata, come rimediare

Cosa fare se si invia una fattura elettronica con la data sbagliata: ecco le regole per porre rimedio e le indicazioni sulle eventuali sanzioni

Pubblicato il 25 Set 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

eFattura

DOMANDA

Con l’emissione della fattura elettronica mediante il software dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e corrispettivi”  il giorno 2 luglio 2020 sono state emesse 8 fatture di cui le prime 5 in data corretta e le ultime 3 ossia la 67, 68 e 69 con data 08/05/2020 anziché 02/07/2020. Di tale anomalia nessuno si è accorto fino ad ora e sono state emesse anche fatture successive per il mese di agosto. A questo punto mi trovo in contabilità 3 fatture retrodatate che concettualmente rendono formalmente errato il versamento dell’IVA secondo trimestre e che alterano la sequenza temporale della numerazione fatture (la 69 risulta emessa in data 08/05/2020, ma ha numero superiore alla 64 emessa in data 02/07/2020). Come posso risolvere la questione?

Per me la soluzione potrebbe essere la seguente, ma non so se è percorribile e, soprattutto,  corretta:

  • Emettere nota di credito con numerazione 01/2020 NC, 02/2020 NC  e 03/2020 NC in data maggio 2020 per annullamento delle fatture 67, 68 e 69, al fine di risolvere il problema dell’errato versamento IVA.
  • Emettere nuove fatture 67/2020 bis, 68/2020 bis, 69/2020 bis in data 02/07/2020 al fine di mantenere la continuità temporale della numerazione e la corretta gestione dell’IVA.

Ritenete la soluzione da me proposta percorribile e normativamente e fiscalmente corretta? Personalmente non reputo di essere sanzionabile per quanto accaduto, ma come potrei tutelarmi in caso di successivi controlli da parte della agenzia delle entrate nel tempo? Qualora la soluzione da me ipotizzata non fosse corretta, quale potrei adottare?

Andrea Carletti

RISPOSTA

Concordo  con la emissione delle note di credito in pari data con quella (errata) delle fatture già emesse, in modo da rispettare la realtà e non modificare la liquidazione dell’IVA. Concordo anche con la ipotesi di emissione delle fatture con la data corretta, ma piuttosto che una numerazione bis utilizzerei un sezionale diverso (per esempio, A).

Gli aspetti sanzionatori  scaturiscono da condotte che non hanno determinato nel suo caso alcun ritardo, ma che, a posteriori, risultano comunque tardive.

In caso di contestazione potrebbe essere da Lei invocata la causa di non punibilità prevista dall’articolo 6, comma 5-bis, del Decreto legislativo 472/1997 che così  recita: “Non   sono  inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio  all’esercizio delle   azioni  di controllo e non incidono sulla determinazione  della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”. A tal fine le suggerisco di conservare con cura tutta la documentazione dalla quale possa evincersi l’errore materiale, e di dare spiegazione di ciò nella descrizione dei documenti che emetterà.

Aggiungo infine che l’Agenzia delle Entrate   ad oggi non ha manifestato un atteggiamento repressivo nei confronti dei ritardi nella trasmissione delle fatture elettroniche.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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