DOMANDA
Ho emesso un documento di trasporto in data 13 giugno, la fattura relativa (differita) in data primo luglio e l’ho trasmessa allo SDI in data 8 luglio. Tutto corretto?
Davide Tatali
RISPOSTA
Il suo comportamento è corretto se lei contabilizza la fattura con esigibilità mese di giugno. Questo risultato generalmente si raggiunge in maniera automatica inserendo come data di emissione quella del mese di riferimento (nel suo caso avrebbe potuto emettere la fattura in data 30 giugno). In effetti oggi si registra una discrasia tra i campi previsti nella fattura elettronica e la previsione di legge (art.21 DPR 633/1972).
Infatti l’articolo 21 prevede che la fattura debba contenere la data di effettuazione della operazione (comma 2, lettera g-bis, nel suo caso il 13 giugno) che determina il periodo di esigibilità della stessa, e la data di emissione (comma 2 lettera a), che potrebbe anche essere nei primi giorni del mese successivo alla effettuazione della operazione come nel caso da Lei rappresentato di fatturazione differita.
Il tracciato della fattura elettronica prevede solo il campo data di emissione, assumendo convenzionalmente che esso assuma il valore della data della operazione nel caso di fattura immediata, ovvero la data dell’ultimo DDT (o di fine mese) nel caso di fattura differita.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome