In vigore dal primo luglio 2021 la versione 2.0 delle regole tecniche relative alla gestione delle fatture elettroniche in formato europeo destinate a pubbliche amministrazioni nell’ambito degli appalti pubblici.
Alcuni elementi informativi fiscali e contabili tipici del sistema fiscale italiano, quali il meccanismo dello split payment, l’imposta di bollo, la Cassa Previdenziale, il Regime Fiscale e l’AIC farmaco, costituiranno informazioni da inserire obbligatoriamente, a cura dei fornitori, nel tracciato UBL o CII utilizzato.
Le nuove regole tecniche dell’e-fattura europea
Le regole tecniche, aggiornate il 27 maggio 2021, contengono infatti le modalità con cui si realizza il processo di gestione da parte del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 148/2018 e cioè delle fatture emesse in formato elettronico europeo. In particolare sono descritte le regole del processo di ricezione, controllo ed inoltro delle fatture in formato UBL (Universal Business Language) o CII (Cross Industry Invoice) provenienti dall’estero (Cross Border) e quelle di una fattura in formato UBL personalizzato Italia all’interno del territorio nazionale (Domestic).
Fattura elettronica, le nuove regole tecniche dal primo luglio: che cambia
Da sottolineare come anche un fornitore italiano di una pubblica amministrazione italiana potrebbe emettere nei confronti della stessa una fattura in formato UBL o CII, in quanto è il SdI a preoccuparsi di “tradurre” il tracciato nell’xmlPA già conosciuto e gestito dalle pubbliche amministrazioni. Sul presupposto che il formato UBL sta sempre più risultando essere, o lo sta comunque diventando, un sicuro punto di riferimento per altre esperienze di fatturazione elettronica a livello di Stati membri UE anche nelle operazioni tra privati, sarebbe sufficiente che anche nell’ordinamento nazionale fosse prevista la possibilità di utilizzare, in uno all’xml, i tracciati UBL o CII anche nei rapporti B2B e B2C, completando quando già indicato all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 il quale, nel disporre in tema di fatturazione elettronica, delega ad un decreto ministeriale l’individuazione di ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea.
Ciò darebbe un’ulteriore spinta al sistema nazionale di fatturazione elettronica che già risulta percepito come un’eccellenza nel panorama europeo, permettendo alle imprese italiane di ottenere un indubbio vantaggio competitivo nei confronti di altri operatori, potendo utilizzare formati condivisi ed interoperabili a livello unionale.
La normativa di riferimento
Si ricorda infatti come con la pubblicazione del decreto legislativo n. 148 del 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019) è stata a suo tempo recepita la Direttiva 2014/55/UE, introducendo nella legislazione nazionale l’obbligo per le amministrazioni di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell’esecuzione di contratti pubblici di appalto. Le fatture devono essere conformi allo standard europeo, consistente in un modello semantico cd. core invoice, il quale viene rappresentato attraverso l’utilizzo di due sintassi alternative tra loro, e cioè la Cross Industry Invoice XML dell’UNICEFACT e la Universal Business Language – UBL (ISO/IEG 19845:2015). Le pubbliche amministrazioni italiane, già attrezzate per la gestione delle fatture elettroniche conformi al formato nazionale FatturaPA, sono state messe in grado di gestire anche le fatture nei formati europei attraverso tali regole tecniche. Al riguardo la relazione tecnica al decreto legislativo fornisce ancora oggi importanti indicazioni, precisando come è il Sistema di Interscambio a ricevere tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione, traducendole in formato europeo ed inoltrandole in xml alle amministrazioni destinatarie, assieme alla fattura originale.
Fattura europea e appalti
Destinatarie del divieto di rifiutare le fatture conformi al formato europeo sono tutte le amministrazioni e gli enti aggiudicatori di contratti pubblici di appalto e di concessione per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere e di concorsi pubblici di progettazione, nonché le amministrazioni pubbliche e gli enti ed i soggetti indicati come tali a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L’obbligo non riguarda invece, dal punto di vista oggettivo, le fatture elettroniche emesse in relazione all’esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza quando l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto sono state dichiarate segrete o devono essere accompagnate da speciali misure di sicurezza. L’obbligo è operativo dal 18 aprile 2019 per amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori come individuati dall’articolo 3, comma 1 lettere a) ed e) del Codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Solamente nei confronti delle amministrazioni cd. sub-centrali, e quindi per quelle che non sono autorità governative centrali, l’obbligo ha preso il via dal 18 aprile 2020. Come indicato nella relazione illustrativa al decreto, occorre fare riferimento non solo all’elencazione di cui al Codice appalti ma anche ai soggetti indicati nell’elenco pubblicato annualmente dall’Istat quali amministrazioni che, partecipando agli obiettivi di finanza pubblica, sono destinatarie di fatture elettroniche.
Quanto alle modalità di trasmissione, mentre per le fatture elettroniche emesse nei confronti di amministrazioni pubbliche nazionali si può continuare ad utilizzare il tracciato xml-PA in ragione della modalità di traduzione disponibile, facendo transitare comunque le fatture attraverso il Sistema di interscambio, i documenti emessi verso enti pubblici europei dovranno essere strutturati in formato CII e UBL.
Conclusione
L’adozione di tracciati unitari dovrebbe essere percepita dalle imprese come un’opportunità da studiare e da sfruttare soprattutto per le operazioni cross-border in luogo o accanto all’xml nazionale. A livello nazionale vorrebbe poter dire gestire gli altri dati gestionali, diversi da quelli fiscali, in maniera uniforme per tutti i clienti e fornitori, a differenza di quanto sta accadendo ora dove la libertà lasciata dall’Agenzia delle entrate nella compilazione dei dati non fiscali del tracciato xml sta moltiplicando le personalizzazioni richieste, facendo perdere a volte quella semplificazione che è vero obiettivo, accanto al contrasto all’evasione, dell’introduzione obbligatoria della fattura elettronica.
A livello europeo vorrebbe dire poter utilizzare un unico tracciato comune, in cui le informazioni di fatturazione e quelle utili alla gestione del ciclo attivo e passivo sono rappresentate in maniera identica per tutti i clienti e fornitori a prescindere da dove gli stessi operano. Gli adeguamenti apportati alla nuova versione delle regole tecniche, operative dal primo luglio 2021, si muovono in maniera decisa proprio in questa direzione.