Il modello di fatturazione elettronica approvato dal CEN (Comitato europeo per la standardizzazione) la scorsa settimana rappresenta un modello di dati semantico degli elementi essenziali della fattura elettronica: non è riconducibile ad uno specifico formato, ma è un modello che permette di descrivere il contenuto della fattura elettronica in modo da supportare qualsiasi formato, comprese le traduzioni tra formati differenti, per assicurare la possibilità di avere concordanza con le norme fiscali dei singoli Stati.
Inoltre è stata approvata anche il documento che contiene una lista limitata di sintassi standard (norma EN 16.931-2), a cui faranno seguito le specifiche sintattiche con il modello core, che poi dovranno essere accettate obbligatoriamente da tutte le Pubbliche Amministrazioni europee. Il Comitato auspica che la pubblicazione dello standard finale avvenga nei prossimi mesi (si ipotizza entro il mese di maggio).
Un altro aspetto molto importante della nuova fattura elettronica è rappresentato dalle estensioni nazionali del modello EN16931 che, per ora, non sono giuridicamente vincolanti. Pertanto in Italia l’Agenzia delle Entrate dovrà adattarsi a questa situazione e non potrà non tenerne conto. Ma questa novità non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza!
Infatti il grosso del lavoro parte da oggi, perché la fattura elettronica deve essere considerata come il primo tassello di un avvio del processo di normazione della digitalizzazione, che per ora riguarda obbligatoriamente solo le Pubbliche Amministrazioni, ma che inevitabilmente interesserà anche tutto il settore privato (direttamente o indirettamente).
Infatti non va dimenticato che più del 99% delle imprese Europee è rappresentato da PMI e che queste ultime sono per la maggioranza imprese individuali o lavoratori autonomi. Tale aspetto è molto importante per comprendere quanto sia importante che la standardizzazione della fattura elettronica ed i relativi processi aziendali di gestione debbano essere gestiti attraverso l’utilizzo di un software amministrativo che possa automatizzare, oltre all’emissione, anche la consegna delle fatture elettroniche e, possibilmente, anche gli altri cicli del controllo di gestione (ordine, spedizione/consegna, pagamento).
In tale contesto appare importante l’iniziativa di Assosoftware che recentemente ha avviato i lavori per realizzare una propria codifica della fatturazione elettronica B2B al fine di semplificare ed incentivare l’utilizzo. Questa iniziativa vuole costituire la base per avviare l’automazione del ciclo passivo dei clienti delle software house associate, grazie al riconoscimento ed all’interpretazione univoca (e non equivoca) del contenuto e del significato delle informazioni presenti nelle fatture elettroniche B2B al fine di acquisire in modo automatico questi dati per ottenere tutti i vantaggi della loro interoperabilità tra software diversi.
Questo sarà realizzabile mediante la messa a disposizione di una comune codifica, condivisa all’interno del tracciato della Fatturazione Elettronica B2B, in cui saranno inserite altre informazioni oltre a quelle previste dalla normativa, per fare riferimento a tabelle condivise tra tutte le software house per realizzare l’integrazione dei dati all’interno dei sistemi gestionali.
L’iniziativa italiana rappresenta un’interessante proposta proveniente dal mercato, che potrà essere importante per facilitare l’adesione al nuovo standard approvato dal comitato del CEN CT/434, e quindi scongiurare il rischio di un avvio deludente della sua implementazione.
Passando ad esaminare l’evoluzione della situazione, in Italia ora cosa potrebbe succedere?
Per rispondere a questa domanda bisogna fare un passo indietro e partire dalla Legge approvata dal Parlamento (marzo 2014) mediante la quale veniva data delega al Governo per introdurre nuove norme finalizzate a rinforzare le attività di accertamento e controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti dei contribuenti.
Un’ottima occasione che ha permesso di approvare il D.Lgs. 127/2015 relativo alla trasmissione opzionale dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri ed alla trasmissione obbligatoria dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dalle vendite effettuate da distributori automatici, più noto come Decreto della fattura elettronica tra privati.
Ma un’occasione in parte sprecata, e vediamo perché.
Innanzitutto sono stati emanati in ritardo i relativi provvedimenti attuativi, Decreto Ministeriale del 5/8/2016 e provvedimenti n.182070 e 182017, e questo ha comportato un perdurante clima di incertezza sul comportamento da tenere (adesione o meno al regime opzionale introdotto dal decreto) che poi è esploso con la pubblicazione della Legge 193/2016, la Legge di Stabilità per il 2017, che conteneva una normativa obbligatoria alternativa al D.L. 127/2015.
In sostanza sono state emanate due leggi simili, che regolano diversamente un adempimento molto simile, ma lo fanno introducendo nuove regole fiscali, differenti incentivi e, solo in un caso, interessanti opportunità da cogliere.
I contribuenti avranno tempo fino 31/03/2017 per scegliere se esercitare l’opzione prevista dal D.lgs. 127/2015 o adeguarsi alle previsioni obbligatorie contenute nel D.L. 193/2016. Apparentemente due normative somiglianti, ma con differenze che le contraddistinguono alquanto rilevanti per le imprese e che sono rappresentate nelle tabelle che seguono:
D.lgs. 127/2015 | D.L. 193/2016 |
Trasferimento telematico elenchi fatture attive e passive, variazioni e ricevute doganali entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Le fatture elettroniche inviate tramite SdI possono non essere inserite in questi elenchi | Trasferimento telematico elenchi fatture attive e passive, variazioni e ricevute doganali entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Per il 2017 due comunicazioni semestrali: al I semestre scadenza al 18 settembre 2017 (originaria 16/9 posticipata al 18, cadendo il 16 di sabato) e II semestre scadenza al 28 febbraio 2018 |
Articolo 1 comma 2 D.lgs. 127/2015 | D.L. 193/2016 e articoli 4 e 21 D.L. 78/2010 |
Possibilità di esercitare trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture e delle relative variazioni, anche mediante il sistema di interscambio (SdI) | Non prevede alcuna trasmissione di fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio (SdI) |
Articoli 3 e 4 D.lgs. 127/2015 | Articolo 4 comma 4 D.L. 193/2016 |
Prevede solo le seguenti semplificazioni fiscali: – no intra2 (acquisti), – no blacklist. Per imprese di minori dimensioni eliminazione scritture obbligatorie Iva ed incentivi: – rimborsi iva prioritari – riduzione di 2 anni periodo accertamenti fiscali, con tracciabilità dei pagamenti. | Prevede solo le seguenti semplificazioni fiscali: – no intra2 (acquisti), – no blacklist. Non sono previsti incentivi |
L’Amministrazione Finanziaria ha annunciato che grazie a questi provvedimenti sarà possibile avviare un nuovo rapporto “amichevole” tra Fisco e contribuenti basato su comunicazioni preventive al posto di atti di accertamento di violazioni tributarie e agevolare l’adempimento fiscale in futuro provvedendo a rendere disponibili le dichiarazioni IVA precompilate.
Il Decreto Ministeriale del 5/8/2016 indica chiaramente che l’Agenzia delle entrate utilizzerà i dati acquisiti delle fatture anche mediante il Sistema di Interscambio per effettuare controlli incrociati alla fine dei quali essa provvederà ad informare telematicamente il contribuente degli esiti dei controlli fatti a distanza, che non precludono comunque il potere di accertamento.
Ma è ancor più rilevante osservare che sono i Provvedimenti n.182070 e 182017 ad evidenziare che i dati acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate per:
– controllare coerenza e predisporre le dichiarazioni dei redditi e iva
– nonché al fine di valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi
– nonché eseguire analisi selettive per individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.
Come si può facilmente comprendere dalle righe che precedono l’Agenzia delle entrate è in grado di fare, già da ora, analisi selettive quantitative e qualitative sui dati trasmessi dai contribuenti, quindi perché non introdurre nuove semplificazioni? Perchè non realizzare subito dei cambiamenti che potrebbero realmente aiutare i Contribuenti ad assolvere gli adempimenti fiscali e rendere più interessante ed utilizzata, la fatturazione elettronica tra privati:
– attuare lo spostamento al 30.6 del termine per aderire al regime opzionale previsto dal D.Lgs.127 (ora fissato al 31/3/2025);
– eliminare lo spesometro trimestrale;
– eliminare le comunicazioni intrastat;
– eliminare gli studi di settore, e limitare fortemente l’utilizzo dei nuovi Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), considerato che l’Agenzia delle entrate può già fare analisi selettive qualitative e quantitative;
– introdurre l’obbligo di fattura elettronica nel B2B, avviando progressivamente la sua adozione come sta avvenendo in Francia, partendo prima grandi aziende, per poi passare l’anno successivo alle medie e l’anno seguente alle piccole imprese ed i professionisti;
– eliminare la differenziazione ed il legame esistente i beni ammessi al super ammortamento al 250% e i beni immateriali che invece potranno usufruire dello sgravio del 140%. In ottica di Industry 4.0 e IoT, devono essere incentivati gli investimenti per l’evoluzione digitale delle imprese permettendo di godere pianamente delle agevolazioni, indipendentemente dal fatto di essere beni materiali o immateriali.
Proposte che si basano anche su quanto accaduto in passato, perché i dati storici dimostrano che strumenti come gli studi di settore o gli spesometri non sono efficaci ai fini della lotta all’evasione. Difatti lo spesometro è uno strumento nato vecchio e che nei fatti è stato progressivamente abbandonato ai fini dell’accertamento. A tal riprova sono stati diffusi recentemente i dati dalla Corte dei Conti che ha indicato, per l’anno 2015 ultima annualità con dati disponibili, il numero di accertamenti emessi dall’Agenzia delle Entrate pari a 5.827, un numero veramente basso se rapportato ai contribuenti interesssati dall’adempimento.
Ma l’aspetto più eclatante è che lo spesometro, su base annuale 2016, ha generato l’invio di segnalazioni derivanti dall’elaborazione dei dati delle fatture pari a 10.840 comunicazioni. Di esse solo in 230 casi il contribuente ha provveduto al ravvedimento riconoscendo l’addebito che gli era stato mosso.
Sembra proprio che il Fisco, nonostante gli annunci, non voglia essere amico dei contribuenti in Italia, complicando cose semplici e creando nuovi adempimenti inutili.
Ed a tal proposito va ricordato che la Commissione Europea nell’Action Plan del 2012, al fine di prevenire la frode e l’evasione fiscale, ha indicato che una più efficace riscossione delle imposte impone migliori relazioni con i contribuenti: “le buone pratiche amministrative e la riduzione degli errori del Fisco stimolano l’adempimento spontaneo e assicurano maggiore trasparenza su diritti e obblighi dei cittadini”.
Passando ad analizzare i benefici derivanti dall’adozione di un unico modo di fare la Fattura Elettronica in tutta Europa, va ricordata anche l’importanza della trasmissione transfrontaliera di dati contabili tra le autorità fiscali nazionali o revisori esterni.
Proprio per questo è nato il SAF-T (Standard Audit File for Tax) che rappresenta uno standard internazionale per lo scambio elettronico di dati contabili affidabili da un’organizzazione verso un’autorità fiscale nazionale o revisori esterni. Lo standard è definito dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). I requisiti per i file da usare sono XML, ma l’OCSE non impone alcun formato di file particolare, raccomandando che “è del tutto una questione di competenza dei ricavi a sviluppare le loro politiche per l’attuazione del SAF-T, compresa la sua rappresentazione in XML . Tuttavia, gli organi di reddito dovrebbero prendere in considerazione i formati di dati che consentono l’automazione di controllo oggi, riducendo al minimo i costi potenziali per tutte le parti interessate quando si passa a nuovi standard aperti a livello mondiale per i dati aziendali e finanziari come XBRL, e XBRL- GL in particolare. ”
Lo standard SAF-T è ormai sempre più adottato all’interno dei paesi europei come mezzo per presentare le dichiarazioni fiscali per via elettronica, e fu adottato nel 2008 dal Portogallo per poi diffondersi in altri paesi come, ad esempio, Lussemburgo, Austria, Germania e Francia. Un po’ come per la fattura elettronica, anche il SAF-T è formalmente standardizzato, sia per quanto riguarda la sintassi (formato) che per la semantica (significato) al fine di rendere possibile lo scambio automatico dei dati fondamentali e di supporto.
La versione 1.0 è basata su come si trovano le voci in contabilità generale dei conti, insieme ai dati del file principale per i clienti e fornitori e dettagli di fatture, ordini, pagamenti. Lo standard descrive un insieme di messaggi per lo scambio di dati tra il software di contabilità e le autorità fiscali nazionali o i revisori dei conti. La versione rivista (2.0) ha esteso lo standard per includere informazioni sul magazzino e le immobilizzazioni.