esperto risponde

Fattura elettronica: la corretta data di emissione nel periodo transitorio e a regime

Pubblicato il 23 Gen 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

DOMANDA

Quando emetto una fattura elettronica in ritardo ma nei termini concessi dalla Agenzia delle entrate, la data della fattura dovrà essere quella originale oppure quella dell’invio?

Ad esempio, se io dovevo fare una fattura il 2 di gennaio 2019 perché ho ricevuto un bonifico, e la invio il 30 gennaio, la data della fattura deve essere il 2 gennaio o quella dell’invio cioè il 30 gennaio?

Grazie

Rita Nocerino

RISPOSTA

La data della fattura non può essere – metodologicamente parlando – quella dell’invio, perché la fattura è compilata in un momento precedente all’invio, che quindi avviene per forza di cose in un momento successivo, teoricamente quindi in anche in altra data.

Il mio suggerimento è per il momento di indicare come data fattura quella di effettuazione della operazione (nel suo caso quindi il 2 gennaio).

Sino al 30 giugno 2019  vige un periodo transitorio, connesso alla fase di avvio della fatturazione elettronica, in cui, ai sensi  dell’articolo 1, comma 6, Decreto legislativo 127/2015,  come modificato dall’art. 10 de D.L. 119/2018:

  • non saranno applicate sanzioni se le fatture relative a ciascun mese saranno trasmesse al SDI entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della operazione;
  • le sanzioni saranno ridotte dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa (ossia trasmessa al SDI, n.d.r.) entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.

A  partire dal 1° luglio 2019 saranno a regime due importanti modifiche apportate all’art. 21 del DPR 633/1972:

  • la fattura elettronica dovrà essere trasmessa entro dieci giorni dal momento di effettuazione della operazione (art.21 comma 4);
  • nella fattura elettronica dovrà essere indicata la data in cui è  effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è  corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre ché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (art.21, comma 2, lettera g-bis).

Sarà quindi opportuno rivedere le prassi utilizzate, anche alla luce delle possibili modifiche che verranno apportate al tracciato della fattura elettronica.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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