Dal primo luglio cambiano le regole tecniche per la fattura elettronica. Un passaggio necessario, perché con l’implementazione del modello semantico di fattura elettronica, avvenuto con la pubblicazione della norma europea EN 16931-1:2017 +A1 2019 (E), nonché col relativo errata corrige EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020 che ne costituisce parte integrante, si è completata l’adozione della Direttiva 2014/55/UE sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Di conseguenza, è stato necessario distinguere tra fattura Cross Border e Domestic, ed è stata fatta anche la definizione, e relativa applicazione, delle nuove regole italiane con l’accoglimento di alcuni elementi informativi fiscali e contabili tipici del sistema fiscale italiano.
Pertanto si è reso necessario un aggiornamento delle regole di mappatura e di traduzione in FatturaPA, che sono state definite nel aggiornamento del documento Regole tecniche (versione 2.0), allegate al “Provvedimento del 18 aprile 2019 – pubblicato il 18 aprile 2019”, in vigore dal primo luglio 2021. Di seguito vedremo le novità introdotte.
La fattura elettronica e le Core Invoice Usage Specification (CIUS)
Come è oramai noto da tempo, la fatturazione elettronica costituisce il punto di snodo del processo di digitalizzazione dei processi di approvvigionamento, di pagamento della fornitura, di assolvimento del pagamento delle imposte, della contabilità e di audit da realizzare anche mediante l’implementazione degli standard europei relativi all’e-procurement ed alla fattura elettronica.
L’Italia, che ha ritenuto fondamentale arrivare alla conformità sia con la fattura elettronica europea sia con il processo di gestione digitale degli acquisti della PA, per ridurre i costi e creare nuove efficienze e valore. La conformità da sola non richiede un significativo stravolgimento, infatti esisteva già il formato Fattura PA, ma il potenziale di risparmio e insito nell’aggiunta di nuovi livelli automazione della gestione della fattura elettronica che permettono anche di migliorare sia il contrato all’evasione sia la lotta alle frodi in materia di Iva.
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Gli obiettivi dati dall’introduzione della fattura elettronica europea sono:
- passare dal mercato domestico al mercato unico,
- beneficiare delle tecnologie più moderne,
- favorire la partecipazione ai contratti pubblici di fornitura.
Questo riguarda sia i consumatori che le imprese perché le norme esistenti che regolano la fatturazione elettronica in Europa sono ancora frammentate lungo i confini nazionali e la maggior parte del potenziale della fatturazione elettronica è ancora da sfruttare.
Fattura elettronica in Europa, la situazione
La situazione Europea relativa alla fatturazione elettronica è molto frammentata, circa la metà dei Paesi membri non ha ancora introdotto, in via definitiva, l’obbligo di fatturazione elettronica, avendo una normativa incompleta e regolamentazioni diverse a livello nazionale e regionale.
Altri Paesi hanno introdotto un obbligo di legge (totale, parziale o ad adesione volontaria) per la fatturazione elettronica. L’Italia è il primo paese Europeo ad aver introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica in tutti i processi di business, mediante un sistema unico di trasmissione per settore pubblico e privato.
Lo standard
In questo contesto lo standard sulla fattura elettronica EN 16931-1:2017 pubblicato dal CEN rappresenta un modello di dati semantico degli elementi essenziali della fattura elettronica che non è riconducibile ad uno specifico formato, ma è un modello che permette di descrivere il contenuto essenziale di una fattura, il core semantic model, assicurando la rispondenza del modello dati alla direttiva 2006/112 CE (Direttiva IVA) e le norme in materia di IVA dei singoli Stati Membri nonché la normativa primaria degli stessi. Insieme con il modello di dati semantico è stata pubblicata la specifica tecnica TS 16931- 2:2017 che contiene la lista delle sintassi.
In Italia, la legge di recepimento della Direttiva 2014/55/UE ha tenuto conto degli impatti legali e fiscali che sono a carico parti interessate come autorità centrali, regionali e locali e fornitori. La compatibilità della legislazione, dei provvedimenti attuativi e dei regolamenti collegati alla fatturazione sono da uniformare e coordinare, si pensi ad esempio alla conservazione, alla protezione dei dati, alle comunicazioni transnazionali, ecc.).
Come funzionano le specifiche CIUS
Le specifiche di utilizzo della fattura principale (CIUS), sono utilizzate per supportare l’uso del modello semantico da parte delle comunità, che hanno esigenze di restrizione dell’insieme di elementi informativi definiti nel modello semantico “core”, tali esigenze potrebbero derivare anche da pratiche settoriali o nazionali.
Il concetto di fattura “core” si basa sulla proposizione che è possibile definire un insieme limitato, ma sufficiente, di elementi informativi che supportano funzionalità generalmente applicabili alle fatture. La fattura “core” va vista come un elemento chiave per l’efficienza aziendale fungendo da base per raggiungere l’interoperabilità con costi e complessità minimi perché i dati semantici saranno in grado di viaggiare senza rischio di essere rielaborati per ottenere la loro interpretazione che così è univoca e non equivoca, grazie al fatto che il modello di dati è neutro (dal punto di vista tecnologico).
Tuttavia, non tutti i destinatari hanno bisogno tutte le funzionalità disponibili e per questo lo standard definisce il concetto della specifica di utilizzo della fattura o CIUS, per consentire al destinatario, ma potrebbe essere anche l’emittente, della fattura elettronica di definire quali elementi facoltativi sono consentiti o necessari per l’elaborazione automatica delle fatture, come devono essere compilati e per specificare ulteriori regole aziendali.
Quando si usano le specifiche CIUS
L’uso e la complessità delle CIUS non devono essere incrementati significativamente e dovrebbero essere usati solo per rari e giustificati casi (si pensi al CIG e CUP nazionali), le estensioni se incluse in specifici accordi di business tra le parti (cosa sempre possibile) possono poi essere accettate ed elaborate. Creare un’estensione vuole dire aggiungere elementi d’informazione a una fattura elettronica che non sono stati definiti nella EN 16931-1.
Una CIUS è fondamentalmente una restrizione che interviene come aggiuntiva alla EN 16931-1:2017 che restringe determinati campi per determinati casi d’uso. La metodologia su come viene definito una CIUS può essere trovata nel rapporto tecnico CEN/TR 16931-5: 2017.
Secondo la norma EN 16931-1, ogni singolo acquirente (ma potrebbe essere anche il venditore) può emettere una CIUS. Al fine di prevenire problemi di interoperabilità e costi eccessivi per i fornitori, il diritto di emettere una CIUS dovrebbe essere limitato alle grandi comunità di acquirenti o ad interi Stati membri. La norma EN 16931-1 fornisce una descrizione dettagliata, alla sezione 7.3, su cosa può essere specificato in una CIUS:
- termini commerciali: non utilizzare un business term (BT) opzionale, restringere la definizione semantica di un BT, aggiungere sinonimi, aggiungere testo esplicativo ad un BT (ad esempio come utilizzarlo in determinati casi);
- cardinalità: rendere obbligatorio un BT opzionale (0..x – > 1..x), limitare la cardinalità di un BT (x..n – > x..1);
- tipo di dati semantici: restringere il tipo di dato (ad esempio da stringa a strutturato);
- codici e identificatori: limitare le codelist ammesse per un elemento codice, definire come non consentiti alcuni valori di una codelist;
- regole di business: aggiungere nuove regole di business non conflittuali, rendere una regola di business più restrittiva;
- dominio dei valori: limitare la lunghezza di un testo o di un byte array, richiede una struttura definita per i valori, limitare il numero di cifre decimali consentite.
La CIUS nazionale (CIUS-IT) si rivolge direttamente ai venditori italiani o stranieri che hanno bisogno di inviare una fattura elettronica ad una Pubblica Amministrazione in Italia che sia conforme con la norma EN 16931-1. La CIUS italiana è definita dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 Aprile 2019.
Le modifiche in Italia
Fatte queste doverose e necessarie premesse, vediamo ora cosa cambia nella fatturazione elettronica in Italia dopo l’aggiornamento del documento Provvedimento del 18/04/2019 – pubblicato il 18 aprile 2019 con le nuove regole tecniche (versione 2.0) che saranno in vigore dal primo luglio 2021. Viene modificato il processo di elaborazione del Sistema di Interscambio del file fattura per la verifica di conformità all’estensione italiana, pertanto il flusso di invio di una fattura elettronica emessa in formato UBL o CII oggi è caratterizzato dalle seguenti fasi:
- il soggetto emittente predispone la fattura nel rispetto delle regole semantiche e sintattiche descritte nel predetto Provvedimento,
- il file così generato viene trasmesso al SDI attraverso i canali già in uso,
- SDI procede all’elaborazione del file attraverso:
– la verifica di conformità della fattura inviata rispetto al modello semantico e alla sintassi di formato (UBL o CII);
– la verifica di conformità alla CIUS Italiana;
– la verifica di conformità alla Estensione italiana per le fatture Domestic;
– un passaggio di traduzione dal formato originario (UBL o CII) al formato XMLPA;
– l’apposizione sul file tradotto di una firma formato CAdES con certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
– l’esecuzione dei controlli previsti nelle Specifiche SDI sul file ‘tradotto’;
– l’invio del file ‘tradotto’, del report di conversione e del file originario al destinatario e delle relative notifiche al mittente.
Il file predisposto, in formato UBL o CII, deve rispettare il modello semantico europeo definito dalla EN 16931-1:2017 +A1 2019 (E), successivamente modificato dalla errata corrige EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020 che ne costituisce parte integrante, a partire dalla data del 27 agosto 2020. Le regole della CIUS-IT completano quelle già previste dal modello semantico e da ciascuna delle sintassi indicate dalla norma, garantendo che il file fattura, compilato nel loro rispetto, contenga tutti gli elementi per essere accettato e trasmesso. Va notato che l’applicazione delle CIUS-IT si attiva quando il “Seller country code” è valorizzato a IT; mentre le CIUS relative alle CIUS cross-border, si attivano quando il “Buyer country code” è popolato con IT.
In sostanza a partire dal primo luglio 2021 parte l’applicazione delle regole italiane, quindi il recepimento dello Split Payment, del Imposta di Bollo, della Cassa Previdenziale, del tipo di Regime Fiscale e AIC Farmaco. Le regole della CIUS-IT completano quelle già previste dal modello semantico e da ciascuna delle sintassi indicate dalla norma, garantendo che il file fattura, compilato nel loro rispetto, contenga tutti gli elementi per essere accettato e trasmesso. La CIUS-IT prevede delle specifiche di utilizzo e restrizioni agli elementi informativi (BT – Business Term) del modello semantico affinché le fatture espresse nei linguaggi previsti dalla direttiva europea possano essere trasmesse alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie per il tramite del SDI.
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Fatture domestic
Per le fatture domestic, oltre che le CIUS-IT, valgono anche una serie di “estensioni”, che devono essere rispettate. Poiché una fattura domestic è riconosciuta perché ha valorizzato il BT-40 con la sigla del paese di provenienza, in questo caso, la sigla IT (Italia), allora dovrà essere predisposta in maniera tale da rispondere sia alle restrizioni semantiche della CIUS-IT che alle regole definite su ulteriori elementi tramite le estensioni, in modo da garantire la conformità alle particolarità fiscali italiane.
Vediamo ora come cambiano, dal primo luglio 2021 le specifiche tecniche, che tengono conto del processo di gestione da parte del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, ed in particolare, esse descrivono anche le regole del processo di ricezione, controllo ed inoltro delle fatture nelle sintassi definite ed approvate nel formato UBL (Universal Business Language) o CII (Cross Industry Invoice) provenienti dall’estero e quelle di una fattura in formato UBL personalizzato Italia all’interno del territorio nazionale.
Nuovi codici IVA
Le nuove codifiche per la Natura sono:
- N1 Escluse ex art. 15;
- N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72 (sia per committenti UE che extra UE) in fattura andrà evidenziato “inversione contabile” per i soggetti UE, “operazione non soggetta” per i soggetti extra UE;
- N2.2 non soggette – altri casi es. forfetari o art. 74 DPR 633/72 e tutti i casi in cui un soggetto IVA non è obbligato ad emettere fattura;
- N3.1 non imponibili – esportazioni ai sensi art. 8 1 c. lett. a) b) e b-bis) DPR 633/72
- N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
- N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
- N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
- N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;
- N4 esenti;
- N5 regime del margine/IVA non esposta;
- N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
- N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
- N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
- N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
- N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
- N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
- N6.9 inversione contabile – altri casi (attualmente inutilizzabile);
- N7 IVA assolta in altro stato UE, Vendite a distanza art. 40 c. 3 e 4 e 41 c. 1 DL 331/93, prestazioni servizi di telecomunicazione, elettronici art. 7 sexies lett. f g e art. 74 sexies DPR 633/72.
Tipi ritenuta
Le nuove codifiche di Ritenuta da utilizzare nel nuovo tracciato XML sono:
- RT01 Ritenuta persone fisiche;
- RT02 Ritenuta persone giuridiche;
- RT03 Contributo INPS;
- RT04 Contributo ENASARCO;
- RT05 Contributo ENPAM;
- RT06 Altro contributo previdenziale.
Cassa Previdenziale
Le nuove codifiche di tipologia di Cassa Previdenziale sono:
- TC01 Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
- TC02 Cassa previdenza dottori commercialisti
- TC03 Cassa previdenza e assistenza geometri
- TC04 Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
- TC05 Cassa nazionale del notariato
- TC06 Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
- TC07 Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)
- TC08 Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
- TC09 Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)
- TC10 Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
- TC11 Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
- TC12 Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell’agricoltura (ENPAIA)
- TC13 Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime
- TC14 Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
- TC15 Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
- TC16 Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
- TC17 Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPI)
- TC18 Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
- TC19 Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
- TC20 Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
- TC21 Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
- TC22 INPS
Tipo documento
Le nuove codifiche per il Tipo Documento sono:
- TD01 fattura 380
- TD02 acconto/anticipo su fattura 386
- TD03 acconto/anticipo su parcella 386
- TD04 nota di credito 381
- TD05 nota di debito 383
- TD06 parcella 380
- TD16 integrazione fattura reverse charge interno 380
- TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero 380
- TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari 380
- TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 380
- TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- TD21 autofattura per splafonamento 380
- TD22 estrazione beni da Deposito IVA 380
- TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA 380
- TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) 380
- TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) 380
- TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) 380
- TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
Regime fiscale
La tabella seguente illustra le nuove codifiche per il Regime Fiscale.
- RF01 Ordinario
- RF02 Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
- RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
- RF05 Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
- RF06 Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
- RF07 Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
- RF08 Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
- RF09 Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
- RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
- RF11 Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
- RF12 Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
- RF13 Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
- RF14 Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
- RF15 Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art.40- bis, DL 41/95)
- RF16 IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
- RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
- RF18 Altro
- RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)
Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento da utilizzare nel nuovo formato della fattura elettronica sono:
- MP01 Contanti
- MP02 Assegno;
- MP03 Assegno circolare;
- MP04 Contanti presso Tesoreria;
- MP05 Bonifico;
- MP06 Vaglia Cambiario;
- MP07 Bollettino Cambiario;
- MP08 Carta di pagamento;
- MP09 RID;
- MP10 RID utenze;
- MP11 RID veloce;
- MP12 RIBA;
- MP13 MAV;
- MP14 Quietanza erario;
- MP15 Giroconto su conti di contabilità speciale;
- MP16 Domiciliazione bancaria;
- MP17 Domiciliazione postale;
- MP18 Bollettino di c/c postale;
- MP19 SEPA Direct Debit;
- MP20 SEPA Direct Debit Core;
- MP21 SEPA Direct Debit B2B;
- MP22 Trattenuta su somme già riscosse;
- MP23 Pago PA
Infine, si evidenzia che nel caso in cui l’emittente scelga la firma elettronica qualificata come strumento per garantire autenticità e integrità (ex art. 233 della dir. 2010/45/UE), devono essere utilizzati i seguenti tipi di firma, dal 1° settembre 2010:
- formato CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4,;
- formato XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, nell’ambito del formato di firma XML l’unica modalità accettata è quella “enveloped”.