L’obbligo di fattura elettronica B2B potrebbe essere prorogato per altri tre anni, ma non solo: è possibile venga esteso anche ai contribuenti in regime forfettario. Sono le due richieste che l’Italia sia appresta ad avanzare alla Commissione UE[1] e che preparano a possibili scenari di sicuro impatto per imprese e professionisti. Vediamo qual è la situazione.
Fattura elettronica, un obbligo “in deroga”
La direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), pone sullo stesso piano la fattura elettronica e la fattura cartacea. In particolare, all’articolo 218, nel fornire la definizione di fattura, la direttiva stabilisce che “… gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo.” Quindi il principio di derivazione comunitaria è di non discriminazione tra fattura elettronica e fattura analogica.
L’Italia, per rendere obbligatoria la fatturazione elettronica, ha dovuto chiedere una deroga alla Commissione UE, e la relativa autorizzazione, richiesta sia per finalità antifrode sia per finalità di semplificazione amministrativa, è stata concessa con Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 per il periodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021. La deroga accordata, conformemente a quanto richiesto, non si estendeva alle fatture “…emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE”[2]. In vista della imminente scadenza della deroga, l’Italia si sta accingendo a chiedere la proroga di altri tre anni dell’obbligo di emissione della fattura elettronica e, in aggiunta, la estensione dell’obbligo ai soggetti applicano il regime speciale di franchigia Iva delle piccole imprese.
Gli attuali esoneri dall’obbligo di fatturazione elettronica
Le operazioni poste in essere dalle “piccole imprese[3]” non sono le uniche destinatarie di esoneri, tra cui vi sono da annoverare:
- per motivi sociali, le operazioni rilevanti ai fini IVA delle associazioni e società sportive dilettantistiche che applicano il regime di cui alla L. 398/91, qualora abbiano conseguito nell’esercizio precedente proventi da attività commerciale per un importo non eccedente 65.000 euro[4];
- per motivi collegati alla tutela dei dati personali, le operazioni di natura sanitaria. In proposito, l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 127/2015, prevede nei confronti dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il divieto di emettere fatture elettroniche. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Non è chiaro se lo Stato Italiano chiederà l’abolizione dell’esonero per i soggetti di cui alla lettera a), considerato che per le operazioni di cui alla lettera b) il problema non attiene l’adempimento in quanto tale ma ragioni di tutela di dati personali, per cui è tuttora in corso un “braccio di ferro” tra Garante e Agenzia delle Entrate.
L’ipotesi: esonero dall’obbligo per soggetti non residenti
Un’altra ipotesi di esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda il caso delle fatture emesse e ricevute a/da soggetti non residenti. Per le operazioni con soggetti non residenti, per le quali non è stata emessa una bolletta doganale o per le quali non siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, è previsto un obbligo informativo a carico dei contribuenti, che sono tenuti alla comunicazione periodica dei dati all’Agenzia delle entrate (cosiddetto “esterometro”). A partire dal 2022, tale comunicazione sarà sostituita dalla emissione delle fatture elettroniche e, pertanto, anche i dati di tali operazioni confluiranno nella banca dati del Sistema di Interscambio. La possibilità di emettere la fattura elettronica attiva in favore di soggetti non residenti – con contestuale esonero dalla trasmissione dell’esterometro – è già possibile dal 2019; dal 1° ottobre 2020 è stata introdotta la possibilità di emettere le c.d. autofatture con tipo documento:
- TD17 per integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero:
- TD18 per integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 per integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D.P.R. 633/72.
Fattura elettronica, biennio 2019/2020 positivo ma si deve fare di più
Dobbiamo riconoscere che dopo oltre due anni a “regime” della fatturazione elettronica le imprese e i professionisti hanno potuto constatare come l’avvio generalizzato dell’obbligo – superato il periodo iniziale di necessario “rodaggio” – abbia permesso alle imprese un salto di qualità nella informatizzazione dei processi aziendali, che ha manifestato la sua tangibile utilità nell’attuale periodo di emergenza pandemica. Infatti, la assenza di documenti analogici da un lato ha permesso l’annullamento di possibili rischi di contagio da “contatto” insito nei supporti, dall’altro ha evitato – soprattutto per le imprese medio piccole – il trasferimento periodico dei documenti ai professionisti incaricati della tenuta delle scritture contabili, ed anche questo ha ovviamente avuto ripercussioni positive nel contrasto alla diffusione del contagio.
L’utilità della fatturazione elettronica è stata avvertita anche dai soggetti esonerati, che spesso hanno rinunziato all’esonero ed anticipato di fatto quella che dovrebbe essere la prossima regola. A tal fine c’è da segnalare che l’Agenzia Entrate ha agevolato i “volenterosi” offrendo la possibilità di utilizzare gratuitamente un software di compilazione e trasmissione, messo a disposizione sul sito istituzionale, gestibile anche tramite app (FatturAE) da dispositivi mobili.
Le priorità
Il percorso di digitalizzazione avviato avrebbe bisogno di una maggiore integrazione nei processi amministrativi. Infatti poco si è fatto per integrare la fattura elettronica con le attività che la precedono e con quelle successive alla sua emissione. Il vero successo del metodo italiano della fatturazione elettronica è stata la standardizzazione del tracciato record, che ha permesso la parallela standardizzazione dei processi di acquisizione e gestione della fattura. In ambito Pubblica Amministrazione c’è da segnalare l’entrata in vigore dal febbraio 2020 del Nodo Smistamento Ordini, grazie al quale le aziende del Servizio Sanitario Nazionale e i loro fornitori sono stati obbligati ad inviare esclusivamente in via telematica attraverso questo sistema gestionale i documenti attestanti gli ordini per l’acquisto di beni o servizi e la loro esecuzione.
Ci auguriamo che questo sistema possa essere esteso anche alle aziende private, che ne ricaverebbero enormi benefici in termini di certezza e rapidità dei processi. C’è molto da fare in relazione ai processi da attivare post emissione o ricezione della fattura elettronica, soprattutto per quanto riguarda il sistema dei pagamenti. Se si riuscisse a progettare un sistema di pagamenti interfacciato biunivocamente col sistema di interscambio avremmo con sol colpo centrato due obiettivi: legare indissolubilmente l’aspetto economico (astratto) della fattura elettronica con l’aspetto materiale del pagamento (concreto), grazie al quale la fattura acquista i connotati di certezza[5] e generare in maniera standard i dati per popolare i database contabili. Vantaggi enormi per tutti.
Le semplificazioni che verranno
L’articolo 4 del Decreto Legislativo 127/2015 ha introdotto alcune “semplificazioni” che prevedono che l’Agenzia delle Entrate predisponga le bozze dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021, ed in via sperimentale le bozze della dichiarazione IVA per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022. La sensazione che tuttavia che si ricava dall’esame delle predette disposizioni è che queste semplificazioni appartengano ad un epoca passata e siano incompatibili col contesto tecnologico attuale. Dovremmo chiederci che senso abbia continuare a parlare di registri IVA[6] in presenza di documenti informatici, considerato che i registri altro non sono che una semplicissima elaborazione dei dati strutturati. Per ragioni analoghe, non ha senso neppure parlare di dichiarazione IVA, considerato che a regime tutti i dati saranno in possesso dell’Agenzia delle Entrate previo transito dal Sistema di Interscambio.
La congrua e logica conseguenza della digitalizzazione dei processi impone sempre più l’abbandono della cultura giuridica “analogica” del secolo scorso. La auspicabile evoluzione del percorso digitale standardizzato realizzato con la fattura elettronica può benissimo estendersi a tutti i documenti contabili. Il sistema di Interscambio, previa adozione dei necessari criteri per la protezione dei dati personali ivi contenuti, potrebbe diventare il database di tutti i contribuenti.
Ciò che ci separa dalla nuova era è soltanto la volontà di abbandonare le vecchie logiche, e provare a progettare senza il retaggio “analogico” che oggi rappresenta la palla al piede della nostra economia, pubblica amministrazione in testa. Una nuova era in cui il concetto di “dichiarazione” sarà superato perché essa non sarà altro che la risultante dei dati in possesso dell’Agenzia. Sembra una chimera ma è soltanto la logica applicazione di ciò che già esiste, dobbiamo semplicemente acquisirne consapevolezza.
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Note
- È quanto si è appreso dalla recente audizione del Direttore Generale delle Finanze Prof.ssa Fabrizia Lapecorella presso la sesta COMMISSIONE FINANZE E TESORO del Senato ↑
- In pratica i soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). ↑
- Termine di matrice comunitaria che include anche gli esercenti arti e professioni ↑
- In caso di superamento del suddetto limite l’ente dovrà assicurarsi che la fattura sia emessa, per suo conto, dal cessionario o committente soggetto passivo Iva, ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.L. n. 119/18. ↑
- Dobbiamo tener presente che il punto debole delle operazioni fittizie risiede nel riscontro dei pagamenti ↑
- Per la cui tenuta già da tempo è operativo l’esonero previsto dal comma 3-ter dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 127/2015. ↑