Lo stato dell'arte

Consultazione fatture, prorogati i termini per aderire al servizio Agenzia delle entrate: ecco cosa succede

Il 30 settembre è scaduto il termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia delle entrate: dal primo ottobre molti si sono preoccupati perché nell’apposita area non erano più visibili i documenti, ma poi è arrivata la proroga

Pubblicato il 05 Nov 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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Il primo ottobre 2021 molti contribuenti e professionisti delegati hanno scoperto con immenso stupore che nell’apposita area nel sito dell’Agenzia delle Entrate “Fatture & Corrispettivi” non erano più visibili le fatture elettroniche. Ciò in quanto il 30 settembre scorso era scaduto definitivamente il termine per l’adesione al servizio di consultazione. Non sono tuttavia scomparsi tutti i dati delle fatture; sono rimasti quelli rilevanti ai fini IVA (ossia quelli necessari alla pre-compilazione dei registri IVA) e non sono più visibili i c.d. dati fattura, ossia la descrizione delle operazioni.

Da più parti si sono sollevati cori di proteste (che ad avviso di chi scrive sono ingiustificati) ma non tutto è perduto: il 3 novembre è arrivata la proroga del servizio fino al 31 dicembre 2021.

La proroga del servizio

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.ro 298662 del 3 novembre 2021, ha riaperto sino al 31 dicembre 2021 il termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, scaduto il 30 settembre scorso. La proroga di fatto rinvia la disposizione contenuta al punto 8-bis del provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 secondo cui la mancata adesione avrebbe comportato la cancellazione delle fatture giacenti presso il sistema di interscambio entro il 29 novembre 2021.

Occorre tenere presente che i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI, per cui è necessario che i soggetti interessati si affrettino ad effettuare la conservazione delle fatture elettroniche quanto meno dell’anno 2019 considerato che col primo gennaio 2022 non saranno più visibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, se da un lato è vero è che le fatture elettroniche del 2019 dovrebbero essere state già conservate a norma, si ricorda che il comma 6-bis dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 127/2015  così recita:  “Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate…. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

I riferimenti normativi

Riguardo alla sorpresa del primo ottobre, parlare di colpe è fuori luogo, perché si è verificato esattamente quello che era prevedibile. A fine anno 2018 il Garante per la Protezione dei dati Personali, stimolato anche dalle preoccupazioni delle categorie professionali[1] affermò infatti al riguardo che “Ulteriori criticità derivano dalla scelta di rendere disponibili ai consumatori tutte le fatture elettroniche in formato XML sul portale dell’Agenzia, anche in assenza di una puntuale richiesta degli stessi, nonostante il diritto di ottenerne una copia, digitale o analogica, direttamente dall’operatore. Un siffatto trattamento comporta, infatti, un ingiustificato incremento dei rischi per i diritti e le libertà di tutti i privati cittadini, insiti in un trattamento massivo e informatizzato di dati accessibili tramite un applicativo web[2]”. In sostanza il Garante ritenne sproporzionata, rispetto agli interessi dell’Erario, la memorizzazione presso il Sistema di Interscambio dei dati delle fatture elettroniche non fiscalmente rilevanti, relativi alla descrizione dei beni ceduti e delle prestazioni fornite.

Consultazione fatture elettroniche, proroga del servizio dell’Agenzia delle entrate

Da quel momento in poi la consultazione delle fatture elettroniche è stata possibile solo perché tra Agenzia delle Entrate e Garante era in corso una attività finalizzata ad individuare le misure idonee a risolvere le problematiche esposte dal Garante, e per tale ragione l’Agenzia delle Entrate ha disposto a più riprese la proroga della scadenza della adesione al servizio, sperando nel raggiungimento di un accordo (del quale tuttavia ad oggi non si hanno notizie).

Ciò che si è verificato è la biasimevole conseguenza della assuefazione alle proroghe, fenomeno per cui al reiterarsi della proroga di un adempimento (o di un onere, come in questo caso) molti dei soggetti interessati perdono il senso dell’orientamento e ritengono – forse inconsapevolmente – che la proroga sia diventata la regola e non l’eccezione. Nel momento in cui la proroga non viene concessa … il mondo casca addosso ai malcapitati. A parte il panico iniziale, la questione non dovrebbe però essere drammatica, perché spesso i contribuenti si sono avvalsi di intermediari che hanno assunto a vario titolo la funzione di interfaccia qualificata col Sistema di Interscambio e, quindi, sono in possesso delle fatture elettroniche emesse e ricevute, oppure perché si sono avvalsi della posta elettronica certificata per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche.

Fatture non più visibili, il problema non riguarda tutti

La destinazione “ultima” delle fatture elettroniche non più visibili è stata il Sistema di Interscambio, che, previa adesione alla convenzione, offriva al contribuente vari servizi; per quanto riguarda la nostra analisi, i più gettonati erano il servizio di consultazione e di conservazione, che sino alla predetta data erano ancora attivabili che la conservazione a norma[3].

Trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche previa adesione ad un servizio “privato”

Ma il rapporto col sistema di interscambio, per la trasmissione e per la ricezione delle fatture elettroniche, potrebbe essere stato “mediato” dall’intervento di soggetti (provider, gestori pec) che assumono la veste di “incaricati” della consegna e del ricevimento delle fatture elettroniche.n Nel caso quindi di servizio di trasmissione e ricezione avvenuto con l’ausilio di un provider, titolare di un canale telematico accreditato col Sistema di Interscambio, è possibile – salvo che il contratto in essere non preveda periodicamente la cancellazione delle fatture – che le fatture siano ancora visibili nella piattaforma dell’intermediario. In mancanza, potrebbe essersi verificato che le fatture siano state “conservate”, per cui il provider dispone del c.d. pacchetto di conservazione e, conseguentemente, è possibile estrarre copia che, stante la natura informatico del documento, assume la veste di “duplicato”, che è perfettamente conforme, fisicamente, al file di origine, per cui non è possibile tecnicamente distinguere l’originale dalla copia. Quindi, in questo caso, non dovrebbe esserci alcun problema a recuperare le fatture e i relativi esiti di recapito/consegna.

Trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche a mezzo PEC

Nel caso in cui ci si sia avvalsi della Posta Elettronica Certificata (PEC) per la trasmissione (o per il ricevimento) delle fatture elettroniche, la fattura elettronica è stata inviata dal mittente, in allegato al messaggio di posta elettronica, al Sistema di Interscambio, che, superati tutti i controlli, l’ha messa a disposizione del destinatario nella sua zona riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate accessibile dall’area “Fatture & Corrispettivi”, e l’ha inoltrata tramite canali telematici al soggetto che il mittente ha eventualmente stabilito come recapito per le fatture elettroniche. Con lo stesso sistema sono state trasmesse tutte le notifiche relative agli “esiti”, ossia i messaggi che il Sistema di Interscambio emette quando processa le fatture elettroniche e le inoltra ai destinatari.

Quindi sia le fatture elettroniche che le comunicazioni del sistema di interscambio si trovano sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sia tra i messaggi PEC inviati e ricevuti. Avendo a disposizione i messaggi di PEC, si hanno a disposizione anche tutte le fatture e gli “esiti” connessi.

Trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche tramite i servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate

Il contribuente potrebbe anche avere utilizzato esclusivamente il servizio offerto dalla Agenzia delle Entrate, sia per quanto riguarda la predisposizione delle fatture elettroniche, sia per quanto riguarda la trasmissione, e non aver sottoscritto alcun contratto con soggetti privati per “canalizzare” la ricezione.

In questo caso, se il contribuente non ha copia delle fatture elettroniche e dei relativi esiti il problema si pone, quanto meno per le fatture elettroniche per le quali non sia stato effettuato il servizio di conservazione, ed in questo caso vale quanto già detto al punto precedente.

Fruizione dei servizi in maniera “mista”

Ovviamente i soggetti interessati potrebbero avere utilizzato i tre servizi sopra indicati in maniera “mista”, sia temporalmente che proceduralmente, ed in questo caso le regole vanno desunte caso per caso, sulla base di quanto detto a proposito di ciascuna fattispecie.

Ricordiamoci infine che per chi ha poche fatture da recuperare c’è sempre la possibilità di chiedere un duplicato al soggetto destinatario, a condizione che questi sia obbligato alla conservazione (o comunque abbia aderito al servizio di consultazione) e quindi ne sia in possesso.

Servizio di consultazione fatture, la scadenza del 29 novembre

Ma l’Agenzia delle Entrate ha già cancellato le fatture elettroniche dei soggetti che non hanno aderito al servizio di consultazione entro il 30 settembre 2021? Le norme attuative dei provvedimenti connessi alla gestione delle fatture elettroniche prevedono che “I file delle fatture elettroniche memorizzati sono cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo di consultazione…[4]”. I 60 giorni dal 30 settembre 2021 scadranno il 29 novembre 2021, e ritengo che le fatture, la cui consultazione è tuttora inibita agli interessati che non abbiano esercitato nei termini la adesione al servizio di consultazione, siano ancora esistenti.

Si potrebbero quindi riaprire i termini per la adesione alla consultazione, e su questo ritengo che l’Agenzia delle Entrate sia già al lavoro per trovare una intesa col Garante per la Protezione dei dati personali. D’altronde le perplessità del Garante riguardavano la assenza di una specifica richiesta dei diretti interessati, quindi risolto il problema della istanza non vi dovrebbero essere altri disagi, se non quello di concordare con l’Agenzia delle Entrate e col Mef modalità di memorizzazione e consultazione rispettose del diritto alla tutela della riservatezza dei titolari e dei destinatari dei dati delle fatture.

L’analisi della situazione

Ne ho ascoltate di tutte i colori, e tra queste anche critiche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dalle quali dissento fermamente. Dobbiamo riconoscere che l’Agenzia Entrate nella complessa materia della fatturazione elettronica ha sempre manifestato una grande disponibilità a venire incontro alle esigenze dei contribuenti, ed ha cercato, soprattutto in seno al Forum Italiano della Fatturazione Elettronica, il coinvolgimento di tutti gli stakeholders. Dobbiamo anche riconoscere che la categoria del Dottori Commercialisti, tramite il Consiglio Nazionale, non ha prestato sempre la collaborazione richiesta perché ritenne l’avvio della fattura elettronica qualcosa che sarebbe dovuta avvenire “progressivamente”[5], dando ascolto e fiato alla vox populi che riteneva la fatturazione elettronica un adempimento avverso [6].

A parte una schiera di volenterosi indipendenti, della quale ho fatto e faccio parte anch’io, un’altra mano alla richiesta di collaborazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è stata data dai rappresentanti delle case di software, accortisi tempestivamente e lucidamente che l’avvento della fattura elettronica sarebbe stata una storica opportunità di business per le aziende del settore. Non che al riguardo io abbia qualcosa da obiettare, ma gli equilibri che hanno determinato molte decisioni organizzative e regolamentari sono stati condizionati dalla asimmetria delle forze presenti, che ha generato una progettualità dalla quale è scaturita una eccessiva offerta di servizi da parte delle software houses, ed una ingiustificata “mutilazione” dei servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate. Per dare risposta a questa domanda non è necessario andare tanto indietro nel tempo: basta ricordare che sino a qualche mese fa per attivare il servizio di conservazione presso l’Agenzia delle Entrate delle fatture precedenti la data di adesione era necessario il caricamento analitico, incidente risolto a pochi giorni dalla scadenza con un provvidenziale intervento dell’Agenzia delle Entrate.

__

Note

  1. Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili più volte aveva denunciato la esistenza di rischi di violazione della privacy derivanti dalla gestione dell’enorme quantità di dati contenuti nelle fatture elettroniche.
  2. Provvedimento n. 481 del 15 novembre 2018
  3. Si ricorda che il termine per la conservazione delle fatture elettroniche dell’anno 2019 è scaduto il 10 marzo 2021, prorogato al 10 giugno 2021, salvo quanto verrà appresso detto
  4. Vedi “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio”, consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
  5. Proviamo ad immaginare cosa sarebbe successo se vi fosse stato un avvio scaglionato in base ai volumi d’affari dei contribuenti, adesso che abbiamo toccato con mano anche la inopportunità dell’esonero della FE per il forfettari.
  6. Vedi intervento del Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Dott. Massimo Miani, in occasione del Telefisco 2018
  7. A chi ha timore che qualcuno possa sbirciare in mezzo alle fatture elettroniche e carpire dati riservati rammenterei che l’Agenzia delle Entrate da tempo immemorabile ha il diritto di chiedere con questionari le fatture analogiche e tutti altri documenti riservati (vedi per esempio corrispondenza, estratti conto bancari, etc.etc.) e questi documenti spesso giacciono per mesi e mesi, per non dire anni, presso gli Uffici. Ricorderei agli addetti ai lavori che spesso, nel corso degli appuntamenti presso l’Agenzia delle Entrate, abbiamo corso il rischio di tornare a casa con qualche documento non nostro. Ritengo quindi astrattamente corrette e condivisibili le cautele richieste dal Garante, ma sono fermamente convinto che l’argomento sia stato strumentalmente enfatizzato per creare ostacoli alla diffusione della fattura elettronica, senza tuttavia aver considerato che gli ostacoli prima o poi sarebbero caduti sulla testa degli interessati, come è accaduto e sta accadendo adesso.

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