L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti operativi sugli adempimenti che devono essere posti in essere da attività alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande. In particolare i casi presi in esame sono due: la prenotazione tramite agenzia di viaggio e il cliente abituale che paga a cadenza prestabilita.
L’istanza di interpello è stata presentata da un esercente attività alberghiera con ristorante, interessato a conoscere come documentare le vendite sinora certificate mediante emissione di ricevute o scontrini fiscali. Il chiarimento è arrivato con la risposta ad interpello n. 486/2019, pubblicata il 14 novembre 2019.
Il contesto normativo
Oltre ai commercianti al minuto, anche i pubblici esercizi come le attività alberghiere e le attività di somministrazioni di alimenti e bevande, si trovano tipicamente a documentare i corrispettivi percepiti attraverso l’emissione di ricevute o di scontrini fiscali (cfr. articolo 22, comma 1, punto 2, del Dpr 633/1972). Per tali operatori economici infatti l’emissione della fattura elettronica non assume carattere obbligatorio, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Tali operatori si trovano anche alle prese con il nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (scontrino elettronico), nonché di emissione del documento commerciale.
L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi è già stato anticipato a partire dal primo luglio 2019 per i contribuenti che nell’anno precedente avevano conseguito un volume d’affari superiore a 400mila euro, mentre entrerà in vigore a partire dal prossimo primo gennaio 2020 per tutti gli altri.
Soggiorno prenotato tramite agenzia di viaggio
La risposta dell’Agenzia delle entrate in primis chiarisce gli adempimenti fiscali nei confronti dei clienti dell’albergo che prenotano il soggiorno tramite un’agenzia di viaggio. Il cliente può decidere di prenotare un soggiorno presso l’albergo prescelto tramite l’agenzia di viaggio di fiducia sia nazionale, che estera, e versare il corrispettivo pattuito direttamente all’hotel al termine del soggiorno oppure direttamente all’agenzia di viaggio. Esemplifichiamo con una tabella come l’agenzia di viaggio può effettuare una prenotazione della camera:
in nome e per conto del cliente | Il cliente versa il corrispettivo del servizio direttamente al check-out in hotel |
in nome proprio | Il cliente versa il corrispettivo del servizio direttamente all’agenzia di viaggio |
Esaminiamo quindi in questa sede le modalità operative di certificazione delle prestazioni rese nei confronti dei clienti che prenotano il soggiorno tramite un’agenzia di viaggio, illustrando i chiarimenti forniti a tal proposito dall’agenzia delle Entrate con la già citata risposta ad interpello n. 486/2019.
Prenotazione tramite agenzia in nome e per conto del cliente
Se la prenotazione della camera avviene da parte dell’agenzia di viaggio in nome e per conto del cliente, quest’ultimo versa il corrispettivo direttamente all’albergatore. Detta operazione va quindi certificata dalla struttura ricettiva come previsto dall’articolo 22, del Dpr 633/1972, quindi:
- fino al 31 dicembre 2019 mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
- dal primo gennaio 2020 con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in base all’articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015, nonché con l’emissione del documento commerciale (in realtà, come abbiamo già visto, per i soggetti passivi con volume d’affari superiore a 400mila euro, i termini sono stati già anticipati di sei mesi)
Prenotazione del soggiorno tramite un’agenzia di viaggio in nome proprio
Qualora, invece, i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio, per poi essere cedute ai singoli fruitori (allotment), l’agenzia di viaggio incassa il corrispettivo direttamente da questi ultimi. Il cliente paga invece alla struttura ricettiva solo eventuali prestazioni di servizi extra.
Se quindi il servizio è destinato a un soggetto passivo, qual è l’agenzia di viaggi che lo acquista per svolgere la propria attività, l’operazione è imponibile ai fini Iva, e risulta obbligatoria l’emissione di una fattura sia quando l’agenzia acquirente è residente, che quando invece non lo è. In particolare, la struttura ricettiva emetterà fattura:
- in formato elettronico tramite SDI nei confronti delle agenzie di viaggio residenti o stabilite nel territorio dello Stato;
- in formato elettronico tramite SDI (con codice convenzionale a sette ics nel tracciato xml), oppure cartacea nei confronti delle agenzie non residenti, in quest’ultimo caso con l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate il c.d. esterometro;
anche nel caso di incasso parziale delle somme. Per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo, la struttura ricettiva si può avvalere indifferentemente di una fattura pro-forma o di altro documento similare (ivi compreso il documento commerciale da prodursi tramite il registratore telematico con la dicitura «corrispettivo non riscosso»).
In quest’ultimo caso, poiché sul registratore telematico non è possibile dare separata evidenza dei corrispettivi per i quali viene altresì emessa fattura, al fine di evitare duplicazioni di imposta derivanti dal fatto che vi è rilevanza Iva solo al momento dell’incasso o dell’emissione della fattura, l’Agenzia delle entrate – come già ha avuto modo di chiarire in altre occasioni (cfr. la risposta a interpello 419 pubblicata il 23 ottobre 2019), – terrà conto della circostanza nel caso venga rilevato un disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.
Obblighi verso i clienti abituali che pagano a cadenze prestabilite
Da ultimo, il documento di prassi ha affrontato un caso che nella pratica commerciale capita sovente, ovvero quello del cliente abituale dell’esercizio aperto al pubblico (albergo ma anche ristorante) che effettua il pagamento del corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite (tipicamente a fine mese).
Al fine di tracciare ogni singolo servizio prestato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’albergo/ristorante deve memorizzare e trasmettere telematicamente un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”, mentre al momento dell’incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l’ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa.