L’Agenzia delle Entrate ha realizzato le modifiche ai tracciati della fattura elettronica. L’amministrazione fiscale ha disposto le novità pubblicando il provvedimento 99922 del 28 febbraio 2020. Vediamo che cosa cambia e quali sono le tappe fondamentali da ricordare.
Nuove specifiche fattura elettronica 1.6, le date
È stato previsto un periodo transitorio, che si estende sino al 30 settembre 2020, nel quale il SDI accetterà anche i formati di fattura elettronica e di note di variazione predisposte con la versione precedente (1.5), conformi alle specifiche tecniche approvate originariamente col provvedimento 89757 del 30 Aprile 2018. Dal primo ottobre 2020 il SDI accetterà solo fatture elettroniche e note di variazione predisposte con la versione 1.6, le cui specifiche saranno accettate a partire dal 4 maggio 2020.
Col medesimo provvedimento è stato ulteriormente ampliato il periodo transitorio per aderire al nuovo servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, fissandolo al 4 maggio 2020. È stato inoltre stabilito che i consumatori finali che abbiano effettuato l’adesione al servizio possano consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal primo marzo 2020. L’obiettivo perseguito è quello di organizzare una più capillare articolazione dei dati presenti nella fattura elettronica al fine di poter completare il mosaico delle informazioni necessarie a alla dichiarazione IVA precompilata. Tuttavia dobbiamo considerare che sin quando non si risolveranno le problematiche connesse alla gestione delle fatture di acquisto, l’Agenzia delle Entrate non potrà avere il quadro chiaro dell’imposta dovuta da ciascun contribuente; sarà quindi la soluzione a questo problema che contribuirà a realizzare la completa “autosufficienza” dei dati informatici, che da quel momento non avranno più bisogno di ulteriori interpretazioni o adattamenti.
Le modifiche effettuate
Le modifiche messe in atto mirano, mediante la evoluzione del tracciato della fattura elettronica con l’inserimento di nuovi campi, a far sì che i contribuenti realizzino semplificazioni sia nella predisposizione dei dichiarativi, che nella esecuzione degli adempimenti contabili, puntando anche sulla evidente e parallela agevolazione che viene concessa alla Agenzia nell’effettuare i necessari controlli in maniera più tempestiva e mirata. In pratica i periodi di “accettazione dei vari formati di fattura elettronica sono:
- sino al 3 maggio 2020 SDI accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione conformi alla revisione 1.5 (ossia quella attualmente utilizzata);
- dal 4 maggio al 30 settembre 2020 SDI accetterà sia le fatture elettroniche e le note di variazione conformi al tracciato 1.5 che a quello 1.6;
- dal 1 ottobre 2020 il SDI accetterà solo le fatture e le note di variazione conformi al tracciato 1.6.
Le modifiche ai tracciati della FE riguardano:
- Al “TipoDocumento” (campo TDXX), sono stati aggiunti altri codici:
- TD16 Integrazione fattura per reverse charge interno[1];
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero[2];
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari[3];
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni dall’estero1;
- TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture[4]
- D21 Autofattura per splafonamento
- TD22 Estrazione beni da Deposito IVA[5] [6]
- TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA[7]
- TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)[8]
- TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)[9]
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni[10]
- TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa[11].
- Alla “Natura” (campo NX)
- Per operazioni non soggette (N2), sono stati aggiunti i subcodici N2.1 per le operazoini non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72, e N2.2 per le operazioni non soggette – altri casi
- Per le operazioni NON IMPONIBILI, sono stati aggiunti i subcodici per la distinzione delle operazioni sottoindicate, da N3.1 a N3.6
- Il campo “Natura” (campo N6), relativo alle operazioni con applicazione del reverse charge, è stato suddiviso in diversi subcodici per la distinzione delle operazioni sottoindicate, da N6.1 a N6.8
e con l’aggiunta di un ulteriore codice avente natura residuale (N6.9).
- Nel campo <TipoRitenuta>, sono stati previsti nuovi codici (RT03 Contributo INPS , RT04 Contributo ENASARCO , RT05 Contributo ENPAM , RT06 Altro contributo previdenziale), ed è stata previstala possibilità di ammettere più ricorrenze del blocco «Ritenuta» (oggi il campo è definito 0.1, dove 0 sta per blocco facoltativo e 1 sta per “ammessa una sola ricorrenza”) anche per consentire di specificare in fattura se la ritenuta si riferisce a persone fisiche o giuridiche e le tipologie di contributi particolari la cui gestione contabile è assimilabile a quella delle ritenute.
Sono state infine realizzate altre modifiche al tracciato della FE:
- Con l’inserimento di un nuovo campo “SistemaEmittente”, la cui compilazione sarà opzionale, da utilizzare per identificare il sistema col quale è stato prodotto il file in formato xml;
- È stata prevista una maggiore lunghezza del campo <Importo> del blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione> da 15 a 21 caratteri, per uniformarlo a al tracciato di “PrezzoUnitario” e “PrezzoTotale”;
- Il campo “DatiBollo” potrà contenere come valore esclusivamente “SI”, posto che l’importo attuale del bollo sulla FE può assumere esclusivamente il valore di 2 Euro;
- Il campo “PECDestinatario” verrà sottoposto ad una serie di controlli logici per eliminare sul nascere eventuali errori commessi nella immissione dei dati.
Conclusione
Probabilmente il lavoro ancora da fare è molto più delicato e complesso di quello sinora svolto. L’avvio della fattura elettronica ha reso palesi e manifeste quali potenzialità possa avere un sistema in grado di generare e gestire informazioni standardizzate in base a tracciati record uniformi, che viaggiano su reti sicure, ed i cui contenuti siano protetti, oltre che dai sistemi informatici, anche dalle chiavi di criptazione. Però, così come scalando la montagna appaiono paesaggi e scenari di cui si ignorava l’esistenza, dobbiamo prendere atto che appare sempre più evidente come non abbia molto senso parlare ancora di libri, registri e dichiarazioni. Una volta imboccata la strada di organizzare i dati in modo da renderli coerenti con quelli da indicare sui dichiarativi, sulle comunicazioni, sui libri e sui registri, è, nella migliore delle ipotesi, inutile, avvalersi di documenti pre-compilati, da inviare al contribuente per ricevere conferma, posto che i totali sono ricavabili in tempo reale con una semplice elaborazione; nella peggiore delle ipotesi è nocivo, perché qualora vi fossero difformità non si saprebbe se l’errore sta nei dati o nei totali[12]. In questa prima fase i “completamenti” necessari non saranno generati da errori, ma da carenza di informazioni, note solo al ricevente la fattura e non all’emittente[13]; ed è dalla soluzione di questo problema che dipende la riuscita del progetto, che non può che essere risolto prevedendo una “appendice” alla fattura elettronica, predisposta a cura del ricevente, in cui poter inserire gi elementi necessari per la corretta detrazione dell’IVA, ma anche altri dati, quali per esempio quelli contabili, quelli della competenza del costo, ed altri che potrebbero semplificare veramente i processi aziendali.
Una volta concluso il percorso di integrazione dei dati, i libri e le dichiarazioni perderanno progressivamente il loro significato logico e giuridico, posto che il loro contenuto sarà ricavabile dai dati esistenti. Occorre lavorare per organizzare bene i campi e le informazioni, sapendo che non si possono ottenere a posteriori informazioni diverse o più analitiche di quelle impostate in sede progettuale. L’Agenzia delle Entrate così sarà diretta testimone delle enormi difficoltà che gli operatori economici sono costretti ad affrontare quando nei modelli dichiarativi approvati (anche un anno dopo dal momento in cui sono state poste in essere le operazioni e le connesse registrazioni) viene richiesta la esplosione di alcune operazioni in sottocategorie, adempimento materialmente impossibile se non a costo di “rielaborare” tutte le operazioni interessate e operare la distinzione che si sarebbe dovuta realizzare ab origine.
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Note
- Articolo 17, commi 5 e 6, DPR 633/1972 ↑
- Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. ↑
- Articolo 46 comma 2 D.L. 331/1993 ↑
- art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93; ↑
- Articolo 50-bis D.L. 331/1993 ↑
- Con trasporto e spedizione al di fuori della UE o per spostamento in altro deposito IVA ↑
- Per immissione al consumo nel territorio dello Stato ↑
- per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche’ per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo’ essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime ↑
- per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e’ emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni ↑
- Articolo 36 DPR 633/1972 ↑
- l’autofattura per cessioni di beni di cui all’articolo 2, comma 2, n.4 del DPR n. 633/1972, ossia “le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis”. ↑
- Ovviamente è diverso il discorso per quelle dichiarazioni i cui dati informatici non sono in possesso del contribuente ↑
- Si pensi alle ipotesi di indetraibilità soggettiva od oggettiva dell’IVA ↑