Esperto risponde

Collaborazioni senza partita IVA: le regole per gli iscritti agli ordini professionali

Vediamo in che modo è possibile per un professionista iscritto a un albo gestire una collaborazione pur non avendo partita Iva

Pubblicato il 23 Lug 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica forfettari

DOMANDA

Ex dirigente ora pensionato della PA, mi è stato richiesto di effettuare per la stessa delle prestazioni professionali saltuarie (collaudo tecnico amministrativo lavori pubblici). Non sono in possesso di partita IVA e mi chiedo se, accettando, l’Amministrazione potrà pagarmi (solo rimborso spese e ammontare dell’incentivo percepito in servizio per analoga attività = 0,075% valore lavori collaudati) con emissione di semplice notula (più ricevuta al pagamento).

supercondor@libero.it

RISPOSTA

Deduco dalla domanda che Lei abbia un titolo professionale e la iscrizione al relativo albo (Ingegneri/Architetti) che le consentono di effettuare le prestazioni che le sono state richieste dall’Ente. Le prestazioni effettuate nell’ambito di attività professionali il cui esercizio prevedono l’obbligo di l’iscrizione in albi richiedono l’apertura della partita IVA. La Agenzia delle Entrate, con la recente Risoluzione n.41 del 15 luglio 2020, ha confermato che “L’iscrizione all’albo, richiesta per poter esercitare l’attività, risulta indicativa, infatti, della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all’esercizio della professione”. Tuttavia vi è da rilevare che l’articolo 5 del D.P.R. 633/72, relativo all’imponibilità delle operazioni ai fini IVA riporta che: “Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse”. Ne consegue che la “presunzione” sulla quale l’Agenzia delle Entrate fonda la sua interpretazione non è una presunzione legale, ma relativa, e potrebbe essere superata dimostrando la non abitualità della prestazione. In tal senso si è espresso anche il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con un documento del 2014. La eventuale occasionalità della prestazione non è sostenibile qualora l’importo annuo fosse superiore a 6.666 euro (nel suo caso in quanto pensionato).

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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