Il ministero dell’Economia e finanze e l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti regole e chiarimenti su fatturazione elettronica (circolare 18/E/2014) e conservazione dei documenti fiscali (DM 17 giugno 2014). Inoltre l’emanazione del Dm 17 giugno 2014 che è immediatamente entrato in vigore dal 27 giugno scorso stabilisce nuove e importanti regole da osservare con scrupolo che cambiano molte abitudini dei conservatori e dei soggetti che hanno adottato o che vogliono (o debbono) adottare la conservazione elettronica dei documenti.
Proprio per questo diventa, in primo luogo importante definire la decorrenza delle nuove regole e l’impatto di queste sulle attività in essere. Sotto questo profilo, come già evidenziato, il Dm 17 giugno 2014, è entrato in vigore il 27 giugno 2014 (data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale). Da questa data vengono abrogate le disposizioni contenute nel vecchi DM del 23 gennaio 2004, disposizioni che continuano a trovare applicazione solo ai documenti già conservati alla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Un punto delicato da risolvere è relativo al momento in cui il conservatore dovrà adottare le nuove regole tecniche previste dal DPCM del 3 dicembre 2013, regole che sono espressamente richiamate dal Dm 17 giugno 2014.
In effetti, sulla base delle previsione del citato DPCM del 3 dicembre 2013, l’adeguamento alle nuove regole tecniche attuative del Cad può essere effettuato, per i sistemi di conservazione già esistenti, entro l’11 aprile 2017. Si ritiene che la norma per sistemi di conservazione voglia riferirsi al processo realizzato dal conservatore e non al sistema di conservazione di ogni singolo utente. La differente interpretazione non è di poco momento. Seguendo la mia interpretazione: un contribuente, che attiva oggi la conservazione elettronica dei propri documenti, può effettuarla avvalendosi di un sistema realizzato con le vecchie regole, magari richiedendo un impegno in sede contrattuale al conservatore di adeguarsi entro il termine prescritto. Interpretando diversamente il concetto di sistema di conservazione accadrebbe che se un utente chiede oggi di attivare un processo di conservazione anche a un vecchio conservatore, il sistema di conservazione che verrebbe realizzato dovrebbe rispettare da subito le nuove regole tecniche.
Questa interpretazione non mi sembra possibile perché di fatto renderebbe inutile la previsione stessa di un periodo di adeguamento.
Un altro tema di interesse con l’avvio della fattura elettronica verso la PA aveva dato non pochi problemi sono le regole da seguire per l’applicazione dell’imposta di bollo sui documenti informatici. Le nuove regole impongono che la stessa, se dovuta, deve essere versata con modalità telematiche, a mezzo modello di pagamento unificato F24, in unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. E’ stata così introdotta una deroga alla disciplina sul bollo di impatto molto favorevole per le imprese che potranno in questo modo assolvere all’imposta in modo puntuale e non previsionale. Le fatture elettroniche inoltre, quando assoggettate ad imposta di bollo, devono contenere una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta secondo le nuove regole del decreto ministeriale del 17 giugno 2014. Questo significa che per i documenti informatici non è più possibile assolvere l’imposta con il bollo virtuale preautorizzato dall’Agenzia delle Entrate, ma che gli stessi dovranno essere necessariamente bollati con la nuova procedura prevista dall’art. 6 del Dm 17 giugno 2014. Le nuove regole dovrebbero essere trasposte nei prossimi giorni anche all’interno del tracciato XML della fattura elettronica verso la PA, cambiando così le attuali procedure.