Il Decreto Legislativo n.127 del 5 agosto 2015, dal 1° gennaio 2017 consentirà ai soggetti IVA di poter beneficiare di una serie di semplificazioni se opteranno per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, con possibilità altresì di impiegare il Sistema di Interscambio (SDI) quale “postino” per trasmettere e ricevere le suddette fatture elettroniche che al contempo si riterranno già acquisite dall’Agenzia delle Entrate. Si volta dunque, con la fattura digitale, verso un Paese veramente digitale?
Dopo l’obbligo della fattura elettronica alla PA, momento storico per la digitalizzazione del sistema Italia e certamente un successo per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’Agenzia delle Entrate, per l’Agenzia per l’Italia Digitale, per la Ragioneria Generale dello Stato e per Sogei Spa, si parte ora con una iniziativa tesa a spingere l’impiego della fattura elettronica in ambito b2b.
Il nuovo ruolo che si appresta a svolgere l’Agenzia delle Entrate, non sarà più quello di limitarsi a dei controlli ex-post sui dichiarativi ricevuti, quanto piuttosto quello di diventare soggetto attivo facilitatore della tax compliance, consentendo ai contribuenti di ridurre gli adempimenti e ottenere una tax compliance a costi inferiori e, al contempo consentire alla stessa Agenzia delle Entrate di avere maggiore affidabilità sui dati raccolti oltre che monitorare in modo più efficiente i contribuenti.
Secondo le disposizioni contenute al secondo comma dell’art.1 del Decreto Legislativo n.127, tutti i soggetti IVA potranno utilizzare lo SDI per trasmettere fatture elettroniche ai propri clienti e per riceverle dai propri fornitori, secondo regole tecniche che dovranno essere definite da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento quindi alle suddette regole tecniche, considerando sia che tale innovazione potrà migliorare la competitività del sistema economico del nostro Paese, sia il fatto che la suddetta innovazione dovrà essere svolta “secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti”, ritengo utile rilevare almeno 5 suggerimenti con riferimento alla stesura del suddetto provvedimento:
► Adottare il medesimo modello già in uso nell’ambito della fattura elettronica alla PA
Considerato che molte aziende e professionisti che forniscono beni e/o servizi alla PA hanno già investito risorse in software e attività formativa al fine di poter trasmettere e conservare fatture elettroniche, sarebbe auspicabile, con riguardo alla possibilità per i privati di impiegare lo SDI per veicolare le fatture elettroniche, che si potesse impiegare lo stesso modello già in uso con la PA, ed in particolare:
a) adottare il medesimo formato XML della fattura secondo le specifiche tecniche già in uso con la PA, evidenziando che se vi è la necessità di inserire ulteriori dati in fattura, è sempre possibile allegare al file XML la fattura in un formato diverso (e.g. PDF, etc);
b) adottare i medesimi canali in fase di trasmissione e ricezione, (PEC, SDICOOM, SPCOOP, SDIFTP, WEB), mentre il canale WEB potrebbe essere adottato anche in fase di ricezione;
c) adottare i medesimi controlli, e quindi lo SDI dovrebbe eseguire sulle fatture elettroniche ricevute i medesimi controlli ad esclusione dei controlli inerenti il Codice Unico Ufficio, che ad oggi sembrerebbe non essere contemplato in ambito b2b;
d) adottare i medesimi messaggi già in uso con la PA: “notifica di scarto”, “ricevuta di consegna”, “notifica di esito cedente/prestatore” etc. L’importanza di prevedere i suddetti messaggi anche in ambito B2b, risiede nella necessità di tracciare l’intera trasmissione della fattura elettronica, oltre a consentire alle controparti di poter dialogare nei successivi 15 giorni tramite l’impiego dello SDI.
La “ricevuta di consegna” per esempio, che attesta quando la fattura elettronica è stata ricevuta dal cliente, potrà servire per fare decorrere i 30 giorni dopodichè potranno scattare gli interessi moratori per ritardato pagamento (Decreto Legislativo 192/2012), oppure nel comparto agroalimentare potrà servire per attestare il momento di ricezione della fattura (Art. 62 DL 1/2012), mentre la “notifica di esito cedente/prestatore” (di accettazione) potrà essere adottata in particolari situazioni, come per esempio nell’ambito di soluzioni di Supply Chain Finance (e.g. reverse factoring) oppure altre soluzioni di alternative finance ancor più innovative.
► Adottare la Partita Iva quale metodo per individuare il destinatario
L’aspetto certamente più critico è come poter individuare il destinatario a cui lo SDI dovrà veicolare le fatture elettroniche, aspetto che nell’ambito della fattura elettronica alla PA è stato risolto inserendo in fattura il Codice Univoco dell’Ufficio. La soluzione forse più semplice sembrerebbe essere quella di impiegare la Partita Iva del destinatario, dato che è un campo obbligatorio che va inserito in fattura (Art.21 secondo comma lettera d) del DPR 633/72) e considerando che ad oggi la PEC è uno dei canali di trasmissione maggiormente impiegato nel trasmettere le fatture elettroniche alla PA, lo SDI interfacciandosi con il database dell’INI-PEC potrebbe veicolare la fattura elettronica all’indirizzo PEC corrispondente alla Partita Iva riportata in fattura. Diversamente, se cioè il destinatario impiega un altro canale per ricevere le fatture elettroniche oppure un provider, sarà l’accordo in essere tra questi e Sogei Spa a stabilire il canale scelto dal destinatario per ricevere le fatture elettroniche.
► Consentire l’impiego del flusso semplificato
Nell’ambito della fattura elettronica alla PA, quando il medesimo provider è intermediario sia del fornitore che della PA, è stata prevista la possibilità di adottare un flusso semplificato e consentire al provider di individuare lo SDI come un “gate” a cui trasmettere le fatture elettroniche e le ricevute/notifiche. Questo dovrebbe valere anche in ambito b2b, e quindi i provider potranno acquisire le fatture elettroniche dai fornitori, consegnarle ai clienti (anche tramite scambio tra più provider), ed interfacciandosi con lo SDI gestire sia la trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, sia le ricevute/notifiche arrivate dallo SDI o dal cliente. E’ chiaro che in questa contesto non vi sarà una reale concorrenza tra lo SDI ed i provider, dato che tutte le attività saranno eseguite da questi ultimi, mentre lo SDI assumerà un ruolo di semplice “gate” dell’Agenzia delle Entrate a cui interfacciarsi per trasmettere/ricevere fatture elettroniche e le ricevute/notifiche.
► Non prevedere alcun consenso con il destinatario
L’azienda che intende aderire alla trasmissione delle fatture elettroniche emesse tramite lo SDI, non dovrebbe avere necessità di richiedere ai propri clienti alcun consenso preventivo, dato che a norma della Circolare n.18/E del 24 giugno 2014, il cliente che si vede recapitare la fattura elettronica nella propria casella PEC, se non intende conservarla in digitale potrà sempre stamparla su carta esprimendo in questo modo la propria volontà a conservarla in analogico (comportamento concludente).
► Consentire l’immediata esportazione dai dati delle fatture in formato strutturato
L’esportazione dei dati delle fatture elettroniche veicolate tramite lo SDI, dovrebbe essere consentita oltre che in un formato strutturato secondo un tracciato standard, anche con una tempistica estremamente veloce, in grado di consentire alle controparti (fornitore e cliente) di poter avviare, immediatamente dopo la trasmissione, procedure automatiche di controllo tra i dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e quelli del contribuente .
Le imprese che sino a oggi non hanno optato per la digitalizzazione e decideranno di optare per la trasmissione elettronica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, se non vi saranno valide ragioni che le spingeranno ad adottare la fattura elettronica veicolata tramite lo SDI (con o senza l’ausilio di provider), molto probabilmente continueranno ad avere fatture cartacee e si limiteranno a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture cartacee emesse e ricevute.
La vera sfida quindi, non è tanto nel limitare o meno il ruolo svolto dallo SDI nel veicolare le fatture elettroniche, quanto piuttosto nella capacità dei provider (e.g. software house, conservatori, operatori EDI, banche, ecc) a individuare ed offrire nuovi servizi connessi alla fatturazione elettronica, in grado di convincere le imprese ad abbandonare la carta per passare ai modelli digitali.
Il Decreto Legislativo n.127 poteva certamente essere più “coraggioso”, ma è chiaro che getta le basi per un’ulteriore spinta verso l’innovazione del sistema economico del nostro Paese, ed è proprio per questo, così come è già stato con riguardo alla fattura elettronica verso la PA, che è necessario ascoltare le posizioni e gli interessi dei diversi stakeholder, senza però perdere di vista gli obiettivi primari, cioè semplificare i processi amministrativi, ridurre i costi di tax compliance, spingere le imprese verso soluzioni finanziarie innovative – ed eventualmente alternative ai tradizionali canali creditizi – e monitorare in modo più efficiente i contribuenti.