Prorogato al 10 giugno giugno il termine per completare il processo di conservazione elettronica delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel corso del 2019, primo periodo di imposta di avvio generalizzato dell’obbligo di fattura B2B e B2C, e degli altri documenti informatici di quell’anno. La nuova scadenza è stata introdotta dal Decreto Sostegni, dopo l’anticipazione del comunicato numero 49 del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato il 13 marzo scorso, quindi oltre il termine del 10 marzo 2021, coincidente con il terzo mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi in ragione della data ultima del 10 dicembre 2021 per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo di imposta 2019, secondo la tempistica riprogrammata in ragione dell’emergenza epidemiologia.
Proroga conservazione fatture 2019, l’obiettivo
Il differimento, giunto quindi oltre il termine massimo, dovrebbe essere “formalizzato” in una apposita disposizione contenuta nel decreto-legge cd. sostegni, in corso di definizione e pubblicazione: la previsione della proroga trimestrale, anticipata dal comunicato stampa, rappresenta una misura di favore per coloro che, alle prese con il primo adempimento dell’invio in un sistema di conservazione, non avessero ancora provveduto o non si fossero organizzati per tempo avvalendosi dei servizi messi a disposizione da un conservatore.
Altrettanti se non maggiori benefici saranno fruibili dai contribuenti che intendano aderire al servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dalla Agenzia delle entrate, concedendo loro un periodo di tempo ulteriore per procedere all’eventuale recupero dei duplicati dei file transitati da SdI così da poterli inviare al sistema di conservazione stesso.
Come funziona
Tutte le fatture elettroniche e le relative note di variazione transitate da Sdi saranno infatti automaticamente acquisite ai fini della conservazione solamente dopo avere formalizzato l’adesione al servizio di conservazione: non avere aderito in un momento anteriore all’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica stabilito al primo gennaio 2019, renderebbe infatti necessario procedere al caricamento manuale dei documenti in formato strutturato così da rispettare le tempistiche di conservazione. Se si intende quindi inviare in conservazione i documenti emessi/ricevuti in data antecedente all’attivazione del servizio, occorre recuperarli e inserirli a sistema, tenendo altresì conto delle difficoltà tecniche correlate, prima tra tutte la dimensione massima pari a 5MB che, nei fatti, potrebbe obbligare a “frazionare” i files e a procedere quindi a successivi e innumerevoli upload.
L’allineamento dei termini per conservazione e consultazione
La scadenza per completare la conservazione a giugno 2021 allinea inoltre, nei fatti, il termine per conservare a quello riconosciuto dall’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 56618 datato 28 febbraio 2021, per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici: il mancato esercizio dell’opzione non permette al contribuente di avere la disponibilità integrale dell’intero set informativo di cui le fatture elettroniche si compongono, compresi quindi natura, quantità e qualità dell’operazione documentata, ma esclusivamente di quelli di rilevanza fiscale.
Al contrario, a prescindere dall’adesione al servizio di consultazione, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza potranno accedere a tutti i dati contenuti nelle fatture per utilizzarli nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e delle attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
Conservazione fatture 2019, quali documenti riguarda
Tornando alla proroga della conservazione, la stessa dovrebbe interessare esclusivamente i tracciati xml transitati da SdI e non anche eventuali altri documenti informatici, quali i libri e le scritture contabili, tenuti in modalità elettronica e che dovrebbero essere stati conservati per tempo entro la scadenza originaria. Allo stesso tempo, la proroga, limitata al solo 2019, non sembra avere alcun effetto per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare e per i quali, resta fermo il termine del terzo mese successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione (da inviare entro l’undicesimo mese dalla chiusura del periodo di imposta di riferimento).