DOMANDA
Buongiorno,
un nostro fornitore ci ha mandato una fattura elettronica che abbiamo proceduto a rifiutare.
Lo stesso ci ha poi mandato la nota di credito, che purtroppo è andata per decorrenza termini (non è stata correttamente rifiutata).
Il nostro Ente è tenuto a registrare comunque quella nota di credito, o la stessa si dà come non ricevuta agli effetti fiscali, posto che è stata rifiutata la fattura dalla quale è scaturita?
La ringrazio
Milena Mulas
ENAS – Cagliari
RISPOSTA
Buongiorno a Lei.
La questione posta non trova una soluzione normativa sotto il profilo strettamente formale. Ne consegue che quello che in questa sede si può tentare di fare è tentare di individuare un rimedio, non una soluzione.
Infatti, ci troviamo di fronte ad una asimmetricità documentale tra il cedente e il cessionario che dipende dalla circostanza che il cedente ha contabilizzato la fattura e la corrispondente nota di credito, per cui ha neutralizzato l’operazione, mentre il cessionario si trova costretto a contabilizzare la nota di credito ricevuta che, a causa della mancata contabilizzazione della fattura che ne era il presupposto, resta monca.
Secondo le possibilità sono due.
La prima. Non annotare la nota di credito ricevuta. In questo modo si realizzerebbe la sostanziale neutralità dell’operazione.
La seconda. Emettere un documento rettificativo, solo ai fini interni, per neutralizzare la registrazione della nota di credito. Dovrebbe trattarsi di un “falso” documento elettronico, cioè dovrebbe averne la forma ma non dovrebbe essere sottoposto alla procedura di trasmissione al SDI. Come tipologia di documento, in base alla rappresentazione tabellare del tracciato della fattura PA (vedi specifiche tecniche a http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm) l’unica ammissibile potrebbe essere TD05, nota di debito. Tuttavia tale rimedio sarebbe da essere valutato in coerenza con le procedure da Voi adottate.