Variazioni alle regole tecniche in vista dell’approssimarsi dell’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Queste le novità introdotte con il provvedimento numero 99297 del 18 aprile 2019 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emesso in parziale modifica al provvedimento numero 182017 del 28 ottobre 2016 emesso dal medesimo Direttore.
L’obbligo scatterà a partire dal 1 luglio 2019, ovvero dal 1 luglio 2020 per i soggetti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro.
Analizziamo l’orientamento che stanno prendendo le regole tecniche in fatto di corrispettivi.
Le novità per l’invio telematico corrispettivi
Le principali novità riguardano:
- una nuova procedura web, fruibile anche da dispositivi mobili, per memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri;
- le informazioni relative allo stato dei registratori telematici messe a disposizione anche degli intermediari abilitati, quando e se appositamente delegati;
- la certificazione della conformità dei processi amministrativi e contabili adottati a cura degli iscritti al registro dei revisori legali;
- l’inserimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, quali intermediari per specifiche e limitate attività di trasmissione telematica.
Adeguamento normativo corrispettivi
Tali modifiche introdotte riguardano principalmente quelle parti che è stato necessario modificare nel precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, in quanto i documenti ora tengono conto delle novità che hanno modificato il Decreto legislativo n.27/2015 ed il successivo Decreto legge n.119/2018.
Pertanto:
- sono stati eliminati i riferimenti alla previgente opzione per la trasmissione dei dati (da esercitare entro il 31 dicembre 2018);
- per tutti i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, viene rimarcata l’obbligatorietà, di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri dal 1 gennaio 2020, con l’anticipo dal 1 luglio 2019 per i contribuenti che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Procedure web e mobile
L’agenzia delle Entrate ha introdotto anche una nuova procedura che ai fini della memorizzazione e trasmissione prevede, alternativamente alla certificazione della trasmissione dei corrispettivi, una trasmissione via web superando l’uso esclusivo di registratori e server telematici.
Pertanto si potrà avvalersi di una procedura web, messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti nell’area riservata del sito web “Fatture e corrispettivi”, che sarà usufruibile anche da dispositivi mobili, e che permetterà di generare il documento commerciale (sostituente scontrini e ricevute fiscali) che così viene consegnato al cliente al momento della vendita. Ora mancano i provvedimenti direttoriali con individueranno ulteriori strumenti tecnologici diversi da registratori e server telematici, per adempiere alla predetta novità.
In caso di impossibilità di invio protratta per cinque giorni per mancanza di connettività, è stato anche indicato che si potranno trasmettere, tramite il portale, i corrispettivi memorizzati da un registratore telematico.
Intermediari abilitati
Gli intermediari abilitati ed appositamente delegati ai sensi del D.P.R. 633/1972, articolo 3, comma 3, potranno accedere a tutte le informazioni acquisite in via telematica dall’Agenzia al momento dell’attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione dei registratori, al pari dei contribuenti titolari dell’apparecchio.
Revisori legali
La certificazione di conformità del processo di controllo interno, obbligatoria in caso di gestione dei corrispettivi telematici, con più punti cassa per punto vendita, trasmessi mediante un unico RT o Server-RT potrà essere rilasciata da qualsiasi soggetto iscritto al registro dei revisori legali e non più solamente da una società di revisione.
Istituti di patronato ed assistenza sociale
Infine, con il Provvedimento Protocollo n. 99344/2019, viene modificato il decreto dirigenziale del 31 luglio 2018, in cui si introducono:
- gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla Legge n.152 del 30 marzo 2001, tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica limitatamente alle attività di trasmissione delle dichiarazioni di successione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica n.322 del 22 luglio 1998.
- gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, allo svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte, modificando a tal fine l’articolo 15 del decreto 31 luglio 1998.