Scatta dal primo luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica anche per le partite Iva in regime di flat tax. Si tratta di una delle novità introdotte da un nuovo decreto di attuazione del PNRR, il cosiddetto decreto PNRR 2.
Anche se non è ancora uscito in Gazzetta Ufficiale, come da comunicato stampa del CdM il nuovo decreto prevede una serie di misure urgenti. Ci soffermeremo su quelle di appannaggio fiscale, con un focus sulla e-fattura.
E-fattura, obbligo generalizzato dal primo luglio
Tra le novità del nuovo decreto PNRR 2 v’è l’obbligo, dal primo luglio 2022, di fatturazione elettronica anche alle partite IVA in regime di flat-tax. Tale estensione, tuttavia, non opererà fino al 2024, per tutte quelle P.IVA che non superano in ricavi o compensi il tetto dei 25mila euro. In pratica, si tratta di un obbligo generalizzato per tutti i forfettari, in regime agevolato e per le associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti del terzo settore con proventi da attività commerciali fino a 65mila euro, sciogliendo del tutto il dubbio sull’ingresso o meno di tutti questi “operatori economici” dalle dimensioni contenute facendoli approdare né più né meno come gli altri nel mondo della “fatturazione elettronica”.
Insomma, i soggetti dal regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) o in forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014) e le associazioni sportive dilettantistiche, non saranno tenuti ad emettere regolare fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio ma ancora per poco, in pratica non oltre il 30 giugno 2022.
E-fattura elettronica, la moratoria per il terzo trimestre – PdI 2022
Atteso l’obbligo generalizzato per tutti i forfettari dal primo luglio, come anticipato, il nuovo decreto PNRR 2, prevede una moratoria sanzionatoria riconoscendo la possibilità di emettere le fatture elettroniche entro (e non oltre) il mese successivo a quello di effettuazione della operazione, ma solo per il terzo trimestre del PdI 2022.
In ogni caso, l’ampliamento della platea dei soggetti obbligati alla e-fattura va letta tra l’altro come occasione per ottimizzare i flussi di fatturazione tra soggetti privati, obiettivo forse virtuoso e che è nelle intenzioni, da tempo.
Decreto PNRR 2, le novità finanziarie e fiscali (artt. 15 e 16)
Tra le altre novità, ci sono due misure di primo piano, analizziamole brevemente.
Le sanzioni, la e-fattura, i pagamenti elettronici (art. 15)
L’art. 15 dello schema di decreto cd PNRR2 intende disciplinare le “Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti-elettronici”. L’articolo si comporrebbe di tre commi. Essenzialmente, al primo sarebbero anticipate di sei mesi le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici: anziché dal 1° gennaio 2023, al 30 giugno 2022.
Al secondo comma, sarebbe prevista l’estensione, sopprimendo l’esonero oggi previsto come da art. 1 III co del D.lgs 127/2015. Al terzo comma, l’obbligo come detto partirebbe/partirà dal 1° luglio 2022, pur prevedendo una moratoria per il terzo trimestre del periodo di imposta (PdI) 2022.
Il portale nazionale del sommerso (art. 16)
Altra misura urgente, e di rilievo ai nostri fini, riguarda senz’altro l’introduzione del “Portale Nazionale del Sommerso”, con l’intento di sostituire e ampliare la portata delle banche dati finora condivise solo tra Ispettorato, INPS e INAIL.
Il presunto art. 16, ripetiamo ancora in bozza, non a caso intende stabilire che «al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale Nazionale del Sommerso (Pns). Il Portale Nazionale del Sommerso sostituisce ed integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi». Stiamo a vedere se sarà confermato nel testo definitivo.
E-fattura come strumento di lotta all’evasione
La fatturazione elettronica punta a rafforzare la lotta all’evasione fiscale. Nella bozza del decreto PNRR 2, l’intero Capo II è concepito in tal senso essendo dedicato alle misure volte all’attuazione del piano nella chiara prospettiva di potenziare il contrasto all’evasione. E l’ampliamento di cui si è detto al presunto art. 15 va proprio in questa direzione; non solo, anche la previsione sanzionatoria per chi non accetterà i pagamenti elettronici la delinea ancor di più.
Anzi, la mancanza di sanzioni ha fatto si che il via ai POS anche per gli esercenti professionisti e ricordiamo già dal lontano 2012, non partisse mai. Ma da luglio non sarà più così, bandendo il rifiuto al POS, in caso contrario scatterà una sanzione amministrativa doppia, di natura pecuniaria, pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
L’intento a questo punto è palese: evitare o scovare a seconda dei punti di vista, l’evasione fiscale; ma proprio quella più problematica poiché realizzata senza l’emissione di scontrini/fatture/ricevute. Per tali motivi, l’impianto normativo ha inteso prevedere un erario intransigente esigendo l’invio obbligatorio di tutte le transazioni avvenute con moneta digitale.