Le regole

Dichiarazioni di intento, l’Agenzia delle entrate a caccia dei falsi esportatori abituali: cosa cambia nel 2022

Dal primo gennaio 2022 sono partiti i controlli dell’Agenzia delle entrate volti a evitare che i falsi esportatori abituali inviino dichiarazioni di intento: approfondiamo tutte le regole, per capire come funziona la dichiarazione di intento e il rapporto con la fatturazione elettronica

Pubblicato il 09 Mar 2022

Rosario Farina

componente Forum fatturazione elettronica

fisco

Dal primo gennaio 2022 sono partiti i controlli dell’Agenzia delle Entrate al fine di impedire l’invio di dichiarazioni di intento da parte di falsi esportatori abituali. La fatturazione elettronica diventa uno strumento per garantire i fornitori degli operatori economici che si dichiarano esportatori abituali in quanto dal 2021 vengono inibite le fatture che riportano gli estremi di dichiarazioni d’intento invalidate a seguito dei controlli dell’Amministrazione finanziaria.

Fattura elettronica, come gestire più dichiarazioni di intento

Gestione della dichiarazione d’intento, come funziona

Gli operatori economici, che effettuano operazioni con l’estero, possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA ai propri fornitori, nell’ambito di un plafond che si sono costituiti mediante la trasmissione telematica delle c.d. dichiarazioni d’intento (art. 8, primo comma, lett. c, del DPR n. 633/1972). Si acquisisce lo status di esportatore abituale quando la percentuale derivante dal rapporto tra l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume d’affari, sia superiore al 10%.

Per quanto concerne l’esportatore abituale la norma prevede che egli debba sempre manifestare l’intento di avvalersi della facoltà di ricevere fatture senza Iva, ossia non imponibili, attraverso l’emissione della dichiarazione d’intento da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, la quale deve rilasciare un’apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione.

Gli impatti della dichiarazione d’intento nell’e-fattura

Dal 2 marzo 2020 l’esportatore abituale non ha più l’obbligo di comunicare al Fornitore la dichiarazione d’intento che ha trasmesso per via telematica all’AE, al fine di potersi avvalere della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA

Il Fornitore, indicato nella dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale, ha l’onere di controllare i dati della dichiarazione d’intento nel proprio «Cassetto fiscale» prima di emettere fattura senza applicare l’IVA come operazione non imponibile ai sensi dell’art 8 c 1 lett c) del Decreto IVA. Si ricorda, al riguardo, che non assume alcuna valenza la comunicazione della dichiarazione di intento inviata al fornitore, magari via pec o raccomandata, in quanto lo stesso deve riscontrare la dichiarazione di intento esclusivamente attraverso il canale telematico.

Dichiarazione d’intento, cosa cambia dal 2022

Dal primo gennaio 2022, la Legge di Bilancio inibisce l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento da parte dei contribuenti nei cui confronti, in seguito all’analisi da parte dell’Amministrazione Finanziaria delle banche dati in suo possesso, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale

Allo scopo di prevenire frodi carosello, realizzate attraverso l’invio di lettere di intento da parte di soggetti che non risultano essere esportatori abituali, è prevista l’effettuazione di controlli specifici da parte degli Uffici al fine, da un lato, di bloccare l’emissione di ulteriori lettere, dall’altro, di fare in modo che i contribuenti, che hanno ricevuto la suddetta dichiarazione da costoro, si vedano inibita la possibilità di emettere fattura elettronica senza applicazione dell’Iva.

Inoltre, sarà possibile per l’Agenzia delle Entrate invalidare le dichiarazioni d’intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e dichiarazione d’intento falsa e inibire l’emissione della fattura elettronica da parte del fornitore che abbia indicato il riferimento di una dichiarazione d’intento invalidata, con titolo di non imponibilità IVA.

L’impossibilità di inviare ulteriori dichiarazioni di intento impedisce di fatto che nuovi fornitori possano emettere fatture non imponibili ex articolo 8, in quanto non avranno la possibilità di riscontrare la dichiarazione nel proprio cassetto fiscale. Questo sistema di blocco è stato possibile grazie all’introduzione dal 2021 della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, in quanto, le fatture nei confronti degli esportatori abituali dovranno essere emesse con il codice natura N.3.5 in luogo del generico N.3 che accoglieva sino al 31 dicembre 2020 tutte le operazioni non imponibili.

Numero di protocollo della dichiarazione di intento

Il numero di protocollo della dichiarazione di intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, è composto di due parti. In particolare dev’essere compilato un blocco 2.2.1.16 «AltriDatiGestionali» per ogni dichiarazione di intento, con le seguenti modalità:

  • la prima, formata da 17 cifre (es. 07080120371234567);
  • la seconda, formata da 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che dev’essere separata dalla prima dal segno «-» oppure dal segno «/».

Inoltre bisognerà indicare:

  • nel campo 2.2.1.16.1 «TipoDato» dev’essere riportata la dicitura «INTENTO»
  • nel campo 2.2.1.16.2 «RiferimentoTesto» dev’essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e il suo progressivo;
  • nel campo 2.2.1.16.4 «RiferimentoData» dev’essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione di intento.

Qualora la dichiarazione di intento indicata risulti invalidata, la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) viene scartata e il motivo dello scarto verrà specificato nella ricevuta che sarà restituita all’emittente.

Conclusione

Si tratta certamente di una previsione di assoluto favore anche per il venditore del bene o del servizio, atteso che questi si vede preclusa a monte la possibilità di partecipare, magari inconsapevolmente, in un meccanismo fraudolento, anche tenendo conto della giurisprudenza di legittimità che ha spesso caricato di “responsabilità” il fornitore stabilendo che, a determinate condizioni, può essere ritenuto coinvolto nello schema di frode applicato dal falso esportatore abituale.

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